Vi informiamo che il DDL di bilancio 2025 in corso di approvazione, introdurrà nuovi requisiti per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di trasferta dal reddito di impresa e dall’IRAP. In particolare, sarà introdotto a partire dal periodo d’imposta 2025 l’obbligo di pagamento tracciato per la deducibilità di tali oneri.
NOVITA’
A partire dal periodo di imposta 2025, le spese di trasferta e di rappresentanza saranno deducibili solo se sostenute con sistemi di pagamento “tracciati” previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Pertanto, dal prossimo anno, tali spese saranno deducibili:
- se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- nel rispetto dei limiti quantitativi già attualmente fissati dal TUIR (rispettivamente art. 95 per le trasferte ed art. 108 per le spese di rappresentanza).
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’: QUALI SONO GLI ONERI INTERESSATI
Tale obbligo di tracciabilità del pagamento riguarderà sia le spese di vitto e alloggio, sia i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (es. taxi).
Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che:
- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
In difetto di tale tracciabilità del pagamento tali rimborsi daranno luogo ad una vera e propria doppia tassazione in quanto:
- costi non deducibili per la Società che sostiene il rimborso;
- reddito imponibile per il dipendente che riceve il rimborso.
Restano per il momento escluse da tale obbligo le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.




