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  • Alert 53/2024 – Deducibilità delle spese di rappresentanza a partire dal periodo di imposta 2025 solo con pagamenti tracciati

    Vi informiamo che il DDL di bilancio 2025 in corso di approvazione, introdurrà nuovi requisiti per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di trasferta dal reddito di impresa e dall’IRAP. In particolare, sarà introdotto a partire dal periodo d’imposta 2025 l’obbligo di pagamento tracciato per la deducibilità di tali oneri.

    NOVITA’

    A partire dal periodo di imposta 2025, le spese di trasferta e di rappresentanza saranno deducibili solo se sostenute con sistemi di pagamento “tracciati” previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

    Pertanto, dal prossimo anno, tali spese saranno deducibili:

    • se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
    • nel rispetto dei limiti quantitativi già attualmente fissati dal TUIR (rispettivamente art. 95 per le trasferte ed art. 108 per le spese di rappresentanza).

     

    OBBLIGO DI TRACCIABILITA’: QUALI SONO GLI ONERI INTERESSATI 

    Tale obbligo di tracciabilità del pagamento riguarderà sia le spese di vitto e alloggio, sia i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (es. taxi).
    Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che:

    • provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
    • vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

    In difetto di tale tracciabilità del pagamento tali rimborsi daranno luogo ad una vera e propria doppia tassazione in quanto:

    •  costi non deducibili per la Società che sostiene il rimborso;
    •  reddito imponibile per il dipendente che riceve il rimborso.

     

    Restano per il momento escluse da tale obbligo le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

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