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  • Alert 9/2025: Distacchi di personale imponibili IVA

    Facendo seguito al nostro precedente alert n. 49/2024, con la presente vi ricordiamo che, l’art. 16-ter del D.L. 131/2024 (introdotto con la Legge di conversione 14.11.2024, n. 166), ha apportato modifiche al trattamento ai fini IVA dei prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1.1.2025. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 38 pubblicata il 18.02.2025 ha confermato il nuovo approccio da adottare in ambito IVA.

    LA NORMATIVA VIGENTE FINO AL 31.12.2024

    Fino al 31.12.2024 le somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale non avevano rilevanza ai fini IVA a condizione che fossero commisurate al solo rimborso del relativo costo ed eventuali oneri previdenziali ed assistenziali.

    LE MODIFICHE NORMATIVE

    Il legislatore è intervenuto normativamente come segue:

    • con l’art. 16-ter del D.L. 131/2024, in linea con la Corte di Giustizia UE, ha sancito che il distacco di personale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto;
    • abrogando l’art. 8 co. 35 della L. 67/88, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

    La nuova disciplina opera per i soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.1.2025.

    INTERPELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    Nella risposta all’interpello n. 38 dell’Agenzia delle Entrate affronta un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi).

    L’Agenzia conferma che, indipendentemente dall’esistenza di un ricarico a favore del distaccante, i distacchi di personale devono essere assoggettati all’imposta, dal momento che è riscontrabile un nesso diretto fra la prestazione della distaccante e della distaccataria (quella del distacco e quella del pagamento degli importi a fronte dello stesso) nel senso che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.

    DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE

    Il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli “importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)”.

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