Vi segnaliamo che il 17 marzo 2025 è il termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione per l’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito sulle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute nel 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020 (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni e altri bonus fiscali).
Si evidenzia che, in caso di mancato invio nei termini, la comunicazione, oltre a essere inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non potrà essere sanata con la remissione in bonis in quanto, ai sensi del vigente art. 2 comma 1 del DL 39/2024, espressamente inapplicabile a questo adempimento.
CHI HA FACOLTA’ DI ADERIRE ALL’OPZIONE
Si ricorda che la possibilità di optare per cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente a partire dal 17 febbraio 2023, con riguardo alle spese sostenute nel 2024.
In particolare, ad oggi, l’accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura è consentito solo in tre specifici casi:
1) in caso di interventi avviati entro il 29 marzo 2024, se è stata rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
- presentazione della CILAS o, in caso di demolizione e ricostruzione, istanza per il titolo abilitativo.
- per interventi condominiali, delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentazione della CILAS;
- per interventi in edilizia libera, i lavori devono essere già iniziati oppure deve esistere un accordo vincolante con il fornitore per la fornitura di beni e servizi con acconto versato;
2) in caso di immobili danneggiati da eventi sismici, a condizione che sia stata presentata l’istanza di concessione dei contributi per la ricostruzione entro il 29 marzo 2024;
3) in caso di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, se entro il 29 marzo 2024:
- è stata presentata la CILA, per gli interventi che la richiedono;
- per interventi in edilizia libera, i lavori sono già iniziati oppure è stato stipulato un accordo vincolante con il versamento di un acconto.
Si evidenzia che, a differenza degli scorsi anni, rientrano in un generale divieto di cessione del credito le rate residue relative a spese sostenute in anni precedenti.
CONDIZIONI PER L’OPZIONE
Per esercitare l’opzione di sconto o cessione è necessario che entro il 30 marzo 2024 siano state rispettate tutte le seguenti condizioni, previste dall’art. 1 co. 5 del DL 39/2024:
1) almeno una parte della spesa per i lavori deve essere stata effettivamente sostenuta;
2) la spesa sostenuta deve essere documentata da una fattura, che attesti i lavori eseguiti;
3) i lavori devono essere stati già effettuati, almeno in parte, entro il 30 marzo 2024.
CHIARIMENTI SUI LAVORI GIA’ ESEGUITI
Secondo la recente Risposta a interpello n. 26 del 12 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, alcune spese non possono essere considerate per dimostrare l’avanzamento dei lavori, tra cui:
- spese professionali (onorari per tecnici, progettisti, consulenze etc.);
- oneri di urbanizzazione e tasse per l’occupazione del suolo pubblico;
- autorizzazioni amministrative;
- spese tecniche propedeutiche all’inizio lavori (es. perizie, relazioni tecniche etc.);
- acquisto materiali o installazione di ponteggi.




