Eptalex

English English
  • Alert 11/2025: L’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta

    Vi ricordiamo che il decreto di riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024) ha concesso a tutti i soggetti che hanno iscritto in bilancio riserve in sospensione d’imposta la possibilità di affrancarle attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Ne consegue che dopo l’affrancamento, le riserve assumeranno la natura di normali riserve di utili che potranno essere distribuite ai soci senza alcun pagamento d’imposta da parte della società. Per procedere all’affrancamento, le riserve devono essere già esistenti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e potranno essere affrancate sino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

    LE RISERVE IN SOSPENSIONE

    Le riserve in sospensione d’imposta rappresentano quelle particolari riserve, iscritte all’interno del Patrimonio Netto dell’impresa, per le quali l’imposizione fiscale è stata “rinviata” al momento in cui si verificherà la loro distribuzione o al momento in cui si verificheranno quei presupposti che comporteranno il venir meno della sospensione tributaria.

    Tali tipologie di riserve vengono solitamente a crearsi quando la società ha beneficiato di particolari agevolazioni fiscali (riserve da agevolazioni fiscali) o quando si sono effettuate rivalutazioni di beni aziendali in applicazione di particolari disposizioni normative (riserve di rivalutazione).

    LE DISPOSIZIONI DELLA RIFORMA IRPEF-IRES

    Il D.Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024 ha concesso la possibilità, a tutti i soggetti che hanno iscritto in bilancio riserve in sospensione d’imposta, di affrancarle attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.

    L’affrancamento delle riserve consente alle stesse di essere liberate dal vincolo fiscale.

    La normativa prevede che possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d’imposta, a prescindere dalle disposizioni di legge per le quali sono state costituite. L’affrancamento può riguardare tutte o soltanto alcune delle riserve in sospensione d’imposta e potrà essere parziale o totale.

    Oggetto della norma sono i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

    L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

    Per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta il D.Lgs. n. 192/2024 prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 10% (la disposizione rinvia per l’attuazione a un decreto del MEF da emanarsi entro il prossimo 1° marzo, termine ordinatorio di 60 giorni dal 31 dicembre scorso).

    Tale imposta sostitutiva sarà liquidata all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024 (modello Redditi 2025).

    Il versamento sarà da effettuarsi obbligatoriamente in quattro rate di pari importo:

    • la prima rata dovrà essere versata in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (giugno 2025);
    • le altre rate dovranno essere corrisposte entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi agli esercizi successivi.

    Va, infine, ricordato come l’imposta sostitutiva rappresenti per l’azienda un costo fiscalmente indeducibile e, sotto il profilo contabile, può essere portata a decremento della riserva affrancata.

    CONCLUSIONI

    Nelle società di capitali, la distribuzione di tali riserve ai soci persone fisiche comporta, se non affrancate, un’imposizione complessiva del 50% (cioè 24% di IRES e 26% di ritenuta a titolo d’imposta sul socio) mentre, con l’affrancamento, resta solo il carico fiscale sui soci. Si ricorda che, in caso di utilizzo delle riserve in sospensione a copertura di perdite, non si applica alcuna imposizione, ma a norma dell’articolo 13 della Legge 342/2000 ciò comporta la destinazione prioritaria degli utili successivi alla reintegrazione della riserva, ovvero la riduzione “formale” della riserva in sospensione da attuarsi tramite delibera di assemblea straordinaria.

    Nel caso in cui la riserva sia presente nel bilancio di una società di persone o impresa individuale (in contabilità ordinaria) invece, l’affrancamento al 10% evita l’applicazione dell’IRPEF marginale del socio o del titolare.

BACK TO TOP