Vi ricordiamo che in sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” è stata introdotta la rimessione nei termini per i soggetti che hanno aderito alla “rottamazione-quater” e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto.
ROTTAMAZIONE-QUATER: NORMA DI RIFERIMENTO
Si ricorda che, la rottamazione-quater, prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), prevedeva l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1.1.2000 al 30.6.2022.
REMISSIONE IN TERMINI
La remissione in termini riguarda esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024 e, in particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo o per un importo inferiore a quello dovuto.
L’Agenzia evidenzia che, chi aderisce alla rimessione nei termini, dovrà proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto rispettare le scadenze previste dal piano originario.
MODALITA’ OPERATIVE ED EFFETTI
Al fine di usufruire della “riapertura” è richiesta la presentazione, entro il 30.4.2025, di un’apposita domanda, avente ad oggetto il debito scaduto entro il 2024.
Recentemente l’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso disponibile la procedura telematica per la presentazione, entro il 30.4.2025, della domanda di riammissione alla “rottamazione-quater”. In particolare la domanda può essere presentata direttamente sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione utilizzando sia l’area riservata che l’area pubblica.
II pagamento di quanto dovuto andrà effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31.7.2025 o, alternativamente;
- in un massimo 10 rate, di cui le prime 2 scadenti il 31.7 e 30.11.2025 e le successive il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.
Si ricorda che, invia generale, è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.
Merita evidenziare che con la presentazione della domanda si determina, in capo all’Agente della riscossione, l’immediata preclusione all’avvio di nuove azioni esecutive e all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche, nonché la sospensione delle azioni già in corso. É pertanto opportuno presentare quanto prima la domanda al fine di “anticipare” l’efficacia di tali benefici.




