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  • Alert 18/2025 – Spese analiticamente riaddebitate al cliente: non costituiscono reddito professionale

    Si ricorda che, tra le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024, l’art. 5 prevede che le spese sostenute per l’esecuzione di un incarico professionale e analiticamente addebitate al cliente non concorrono a formare il reddito professionale.
    Parallelamente, tali spese non sono deducibili non abbattendo, pertanto, il reddito di lavoro autonomo.

    PREVISIONE NORMATIVA 

    L’art.5 del D.Lgs. 192/2024, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, ha previsto che tutte le spese che il professionista sostiene in esecuzione di un incarico professionale e analiticamente addebitate al cliente non concorrono a formare reddito professionale.
    Specularmente, non concorrendo alla formazione del reddito professionale, tali spese non sono deducibili da parte del professionista stesso.
    La ratio di tale disposizione è quella di garantire al professionista il recupero integrale delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.
    Secondo le vecchie disposizioni normative, infatti, era impossibile il recupero integrale delle spese anticipate in quanto, confluendo nel reddito professionale, si aveva un duplice effetto negativo:

    • assoggettamento a ritenuta d’acconto (per i soggetti in regime ordinario) – tale importo era successivamente recuperato in sede di dichiarazione dei redditi, pertanto l’effetto era solo momentaneo e relegato alla sfera finanziaria;
    • non era possibile recuperare integralmente gli oneri sostenuti – i componenti negativi di reddito erano soggetti alle numerose limitazioni e soglie di deducibilità previste dall’art. 54 del TUIR (es. vitto e alloggio) nella sua previgente versione.

    Pertanto, permaneva un disallineamento in capo al professionista che non riusciva mai a recuperare integralmente quanto sostenuto a titolo di spesa per lo svolgimento dell’incarico professionale e successivamente riaddebitato in capo al committente.

    Merita evidenziare che, pur non costituendo reddito professionale ai fini reddituali, le spese, seppure analiticamente addebitate, concorrono alla formazione della base imponibile IVA e a quella della rivalsa previdenziale.

    ESEMPIO PRATICO 
    Al fine di una maggiore comprensione, si fornisce di seguito un esempio pratico relativo ad un professionista, in regime ordinario, che ha sostenuto spese per vitto e alloggio (albergo e ristoranti) per Euro 500 per l’esecuzione di un incarico.

    • Vecchia previsione

    L’importo del rimborso delle spese di vitto e alloggio, in quanto componente reddituale per il professionista, sconta la ritenuta del 20% all’interno della fattura, per un importo pari ad Euro 100.

    Inoltre, le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75%, pertanto nel limite di Euro 375.

    Pertanto, a fronte del sostenimento di una spesa di Euro 500 da parte del professionista, lo stesso ottiene un rimborso di soli Euro 400 (al netto della ritenuta d’acconto) e potrà portare in deduzione soltanto Euro 375.

    • Nuova previsione

    L’importo analiticamente rimborsato dal cliente, pari ad Euro 500, non concorre a formar reddito e non è soggetto a ritenuta d’acconto.

    Simmetricamente le spese sostenute non sono deducibili e si avrà, di conseguenza un effetto neutro in termini di prelievo fiscale in capo al professionista.

    Così facendo, lo stesso vedrà rimborsarsi integralmente la somma anticipata.

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