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  • Alert 24/2025 – Chirurgia e medicina estetica: limitazioni all’esenzione IVA

    Si segnala che con la risoluzione n.42/E del 12/06/2025 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in ambito di chirurgia e medicina estetica, così come già previsto dall’UE, in assenza di un’”apposita attestazione medica”, le relative prestazioni sono assoggettate al regime IVA ordinario.

    QUADRO NORMATIVO 

    L’art. 4-quater del D.L. 145/2023 ha esteso l’applicabilità del regime di esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona con finalità di diagnosi e cura.

    Nello specifico, tale articolo prevede che:
    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
    2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

    Tale nuova previsione trae spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 marzo 2013 in base alla quale le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico rientrano tra le “cure mediche” o “prestazioni mediche” alla persona, esenti da IVA ai sensi dell’art. 132 par. 1 lett. b) e c) della Direttiva IVA, “qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone”, mentre non vi rientrano quegli interventi che rispondono a scopi “puramente cosmetici”.

    Inoltre, la Corte di Giustizia UE, ai punti 34 e 35 della sentenza, ha ribadito che ai fini della valutazione dello scopo terapeutico dell’intervento, “la semplice convinzione soggettiva che sorge nella mente della persona che si sottopone all’intervento estetico […] non è di per sé determinante. Infatti, tale valutazione, poiché presenta carattere medico, deve basarsi su constatazioni che hanno tale carattere, effettuate da personale qualificato a tale scopo”.

    Pertanto, alla luce dell’introduzione dell’art. 4-quater D.L. 145/2023, a partire dal 17 dicembre 2023, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10 c.1 n.18 DPR 633/72, si applica solo ove si sia in presenza di uno scopo terapeutico risultante da “apposita attestazione medica”. In assenza, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria, pari al 22%, alle prestazioni rese.

    ATTESTAZIONE MEDICA
    Per quanto attiene al rilascio dell’ “apposita attestazione medica”, il legislatore non ha previsto un’esplicita limitazione. Per questo motivo, la Risoluzione evidenzia che non si può escludere a priori che possa essere lo stesso chirurgo (o medico) estetico che esegue l’intervento o il trattamento estetico a rilasciarla.
    Per tale motivo, salvo eventuale diverso indirizzo del Ministero della Salute, l’attestazione può essere rilasciata da qualsiasi medico competente per materia.

    Resta fermo che:

    • dall’attestazione deve emergere in ogni caso il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione chirurgica (o di medicina estetica), quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato;
    • la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica (o di medicina estetica).

    MEDICI ANESTESISTI
    Con riferimento alle prestazioni rese da medici anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, la Risoluzione n.42/E ritiene applicabile il regime di esenzione IVA di cui all’art 10 c.1 n.18 DPR 633/72, senza necessità dell’attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica.
    La Risoluzione evidenzia che “trattasi, infatti, di prestazioni comunque caratterizzate da finalità terapeutiche perché volte a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento chirurgico, anche quando quest’ultimo avvenga nell’ambito di interventi effettuati dal paziente per motivi diversi da quelli terapeutici-curativi”.

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