Si informa che il Consiglio dei Ministri dello scorso 12 giugno ha approvato uno specifico Decreto, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, nell’ambito del quale è stata disposta la proroga del termine di versamento delle imposte.
In particolare è stata introdotta la possibilità per i soggetti ISA e i contribuenti minimi (in regime di vantaggio e forfetario) di effettuare i versamenti delle imposte e relative addizionali derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP entro il 20 luglio, senza maggiorazione (anziché 30 giugno 2025) oppure, 20 agosto con maggiorazione dell’0,4%.
Lo slittamento dei termini è riconosciuto ai soggetti interessati dall’applicazione degli ISA (oltre i contribuenti forfetari / minimi) ivi inclusi:
- i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese interessate dagli ISA.
I soggetti non interessati dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569) non possono beneficiare della proroga, così come le persone fisiche private per le quali il versamento va effettuato entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione; oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e dell’acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi nella proroga anche i versamenti dovuti a titolo di:
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al concordato;
- affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024;
- diritto CCIAA 2025.




