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  • Alert 28/2025 – Polizze catastrofali: incentivi MiMit esclusi in caso di mancata stipula

    Si segnala che il MiMit, con DM del 18/06/2025, ha individuato le agevolazioni fiscali, di propria competenza, che non verranno riconosciute in caso di mancata stipula di contratti assicurativi a copertura di danni alle immobilizzazioni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Si ricorda che, come previsto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comm. 101 a 111, della L. 30 dicembre 2023, n. 213) è stato previsto l’obbligo per le imprese di stipulare apposite assicurazioni al fine di limitare gli indennizzi pubblici causati dalle calamità naturali.

     INQUADRAMENTO GENERALE 
    La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione al fine di proteggere alcuni beni da rischi catastrofali (si vedano i nostri precedenti alert n. 4/2024, 55/2024 e 16/2025). Inizialmente il termine per adeguarsi era fissato al 31/12/2024, ma è stato rinviato con il D.L. 39/2025) in base alle dimensioni dell’impresa.

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (c.d. MiMit) ha integrato la disciplina in tema di sanzioni per le imprese inadempienti.
    La ratio di tale nuovo obbligo risiede nel gestire gli eventi calamitosi, ormai sempre più presenti sul territorio italiano, non solo mediante fondi pubblici, ma anche mediante contributi privati.
    Si riepilogano di seguito i principali aspetti legati a tale nuova previsione normativa e le vigenti scadenze per adempiere:

    • Soggetti tenuti all’obbligo

    Sono tenute a stipulare la polizza le società con:
    – sede legale in Italia;
    – sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia
    che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (ex. art 2188 c.c.) e che possiedono beni rientranti nella voce B-II n. 1), 2) e 3) del bilancio civilistico (art. 2424 c.1 c.c.).
    Si precisa che il generico riferimento all’iscrizione nel Registro delle Imprese ricomprende le imprese iscritte sia nella sezione ordinaria che in sezioni speciali così come confermato anche dal MiMit nella FAQ del 01/04/2025.

    Sono esclusi dall’obbligo di stipula di tale assicurazione:
    – le imprese agricole (art. 2135 c.c.) che svolgono attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento e attività connesse;
    – gli studi legali, la cui attività è esercitata in forma individuale, in quanto non soggetti a iscrizione nel Registro delle Imprese;
    – le attività commerciali iscritte esclusivamente nel REA (c.d. “onlyREA”). Inoltre, l’art. 39 D.L. 41/1995 prevedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10%:

    • Termini per adempiere

    Inizialmente il termine per stipulare la polizza era fissato nel 31/12/2024 (art. 1, comm. 101-111, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024), ma tale termine è stato più volte rinviato, dapprima dal D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (“Milleproroghe”) che ha posticipato l’adempimento al 31/03/2025, e da ultimo dal D.L. n. 39/2025 che ha differenziato la scadenza in ragione della dimensione dell’impresa, come definite alla Dir. (UE) n. 2023/2775.
    Nello specifico:
    – Medie imprese – entro il 01/10/2025;
    – Micro e piccole imprese – entro il 31/12/2025;
    – Grandi imprese – il termine rimane invariato al 31/03/2025.
    Anche per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è fissato nel 31/12/2025.

    Per le grandi imprese, tenute alla stipula entro il 31/03/2025, è stato introdotto un periodo di moratoria da sanzioni, per un periodo di 90 giorni (cioè, fino al 29/06/2025). Pertanto, non troverà applicazione la disposizione del comma 102 della L.213/2023, ai sensi della quale le imprese prive di copertura assicurativa non possono accedere a contributi/sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.
    Poiché le “sanzioni” non producono effetti retroattivi, esse potranno trovare applicazione soltanto a partire dalla data del provvedimento che disciplina l’adeguamento e recepisce quanto previsto dalla Legge n. 213/2023.

    Si propone di seguito una tabella riepilogativa sulla base di quanto stabilito dal D.L. 39/2025:

    SANZIONI E INCENTIVI PRECLUSI ALLE IMPRESE INADEMPIENTI 
    L’art. 1 c.102 L.213/2023 stabilisce che “dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
    Il MiMit, ha chiarito che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno ed agevolazione determinare la misura di attuazione delle stesse (FAQ. N. 11/2025 MIMIT) e delle conseguenze in caso di inadempimento, coerentemente con le tempistiche recate dalla norma.
    Il MiMit, con DM del 18/06/2025, ha disciplinato l’identificazione degli incentivi pubblici di propria competenza “a rischio” in caso di inadempimento all’obbligo di stipula.

    Si riportano di seguito gli incentivi erogati dal MiMit che prevendono l’obbligo, a monte, di stipula della polizza:

    Quelle di sopra riportate sono solo quelle di competenza del MiMit. Per avere indicazione di tutte le altre agevolazioni, il cui accesso è precluso in caso di mancata stipula di una polizza, occorre attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre Amministrazioni.

    BENI OGGETTO DI COPERTURA 
    L’art. 1-bis co.2 del D.L.155/2024 specifica che l’oggetto della copertura assicurativa “è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.
    Alla luce della disposizione normativa, pertanto, l’impresa è tenuta ad assicurare tali beni anche se non ne è proprietaria, ma ne ha solo il godimento (es. locazione, leasing, comodato).
    Con riferimento ai beni ad uso promiscuo, il MiMit ha precisato che anche essi ricadono nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività di impresa.

    Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

    • immobili abusivi;
    • immobili in costruzione (in quanto iscritti alla voce B-II, numero 5);
    • beni appartenenti alla voce dell’attivo circolante (magazzino);
    • veicoli iscritti al PRA.

     

    EVENTI OGGETTO DI COPERTURA 
    Come individuato dall’art.1 c.101 L.213/2023, i contratti di assicurazione devono coprire i danni direttamente cagionati dai seguenti eventi:

    • sisma – copertura valida solo se i beni si trovano in aree individuate dai provvedimenti delle autorità competenti;
    • alluvione, inondazione, esondazione – se di origine naturale;
    • frana – anche senza infiltrazioni d’acqua.

    Le conseguenze derivanti da un medesimo evento, entro il termine di 72 ore dalla prima manifestazione, sono da considerarsi come un unico sinistro ai fini dell’indennizzo.

    La polizza non copre danni derivanti da:

    • comportamento umano diretto o dai beni assicurati che provocano danni a terzi;
    • conflitti armati, terrorismo, sabotaggio o tumulti;
    • energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche, o da inquinamento e contaminazione.

     

    SCOPERTO E MASSIMALI (ART. 6 E 7 DEL DM N.18 DEL 30/01/2025) 
    Il decreto attuativo definisce, inoltre, alcune regole sulla pattuizione tra le parti di un eventuale scoperto che può restare a carico dell’assicurato.
    Nello specifico:

    • fino a 30 milioni di somma assicurata – lo scoperto non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
    • oltre i 30 milioni di somma assicurata e per le grandi imprese – la determinazione della percentuale di scoperto è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

    I contratti potranno prevedere altresì dei massimali, seguendo le seguenti linee guida:

    • fino a 1 milione di somma assicurata – massimale pari alla somma stessa;
    • fino a 30 milioni di somma assicurata – limite di indennizzo pari al 70% della somma assicurata;
    • oltre 30 milioni di somma assicurata e per le grandi imprese – massimali determinati liberamente dalle parti.

    Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto. La compagnia assicurativa si impegna, in caso di sinistro, ad indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato indipendentemente dal valore effettivo del bene assicurato e senza applicazione della regola proporzionale.

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