Con il disegno di legge della Finanziaria 2026, attualmente in discussione, il Legislatore ha riproposto la così detta “Rottamazione-quinquies”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2023, prevedendo tuttavia delle limitazioni con riferimento ai ruoli agevolabili.
DEBITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
La Rottamazione-quinquies, come le precedenti edizioni, prevede la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.
Le somme che possono essere oggetto della definizione agevolata sono le seguenti:
- somme derivanti dall’omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e delle attività di controllo automatizzato e formale (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 per le imposte dirette e artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72 per l’IVA);
- contributi previdenziali INPS, esclusi quelli chiesti a seguito di accertamento;
- somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
- somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;
- somme rientranti nelle precedenti “Rottamazioni” (“Rottamazione”, “Rottamazione-bis”, “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Riapertura Rottamazione-ter e Saldo e stralcio”) anche se, con riferimento ad essi, si è determinata l’inefficacia della relativa definizione e relativi al periodo 2000-2017;
- le somme affidate all’Agente della riscossione nel periodo 01/01/2020 – 30/06/2022 per il quali al 30/09/2025 si è determinata l’inefficacia della definizione oggetto di “Rottamazione-quater” e “Riammissione Rottamazione-quater”.
Con riguardo alle somme risultanti da dichiarazioni annuali, si sottolinea che la nuova previsione limita le somme che possono essere oggetto di definizione. Infatti, dovendo risultare da dichiarazione annuale, sono escluse le somme dovute, per esempio, a titolo di imposta di registro e di successione e donazione.
La definizione agevolata riguarda anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento (ex L.3/2012) nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore (ex art. D.Lgs. 14/2019).
Si precisa che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la “Rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e alle somme dovute a titolo di aggio.
Si segnala che anche alle Regioni e agli Enti Locali è riconosciuta la possibilità di introdurre “autonomamente” alcune tipologie di definizione agevolata, sulla base di quanto previsto dalla legge statale. La definizione agevolata può riguardare i tributi disciplinati/gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali (es. IMU, Tari, …) ad esclusione dell’IRAP e delle addizionali/tributi erariali. Può riguardare altresì le entrate di natura patrimoniale.
MODALITA’ DI ADESIONE
Al fine di poter accedere alla nuova definizione agevolata occorre presentare all’Agente della riscossione un apposito modello entro il 30/04/2026.
In tale modello bisognerà indicare:
- i ruoli che si vogliono definire;
- il numero di rate scelto;
- la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio, che comporta l’inefficacia delle sentenze di merito/provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, richiede l’effettivo perfezionamento della definizione, che si realizza con il pagamento della prima rata o soluzione unica, e la produzione in giudizio della domanda di definizione nonché della documentazione attestante il pagamento della prima rata/unica soluzione.
La dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
PAGAMENTO DELLE SOMME
Le somme dovute verranno comunicate dall’Agente della riscossione entro il 30/06/2026, unitamente al piano rateale, ove presente. Si segnala che le rate non potranno essere di importo inferiore ad € 100.
Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31/07/2026;
- in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, come segue
Sulle rate dovute dall’01/08/2026 sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (nelle edizioni precedenti il tasso era pari al 2%), inoltre non è applicabile la dilazione ex art. 19 DPR 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul c/c bancario indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i moduli precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione sul proprio sito internet;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza;
- l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, avviare nuove azioni esecutive, a meno che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta/ pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito di presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
MANCATO VERSAMENTO
La definizione agevolata non produce effetto e ciò comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza, in caso di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata, in caso di pagamento in unica soluzione;
- di 2 rate anche non consecutive;
- dell’ultima rata.
Rispetto alle precedenti versioni, non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate.




