Con riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, con la presente vi informiamo che, con la risposta all’ interpello n. 233 del 9 settembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per optional aggiuntivi, richiesti dagli stessi dipendenti, non essendo ricompresi nella valorizzazione delle tabelle ACI, non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR.
LA DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT DAL 2025
L’art. 1 c. 48 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha modificato l’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, recante le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ai fini del “raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici“. In particolare, la nuova disposizione ha sostituito il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione (è stata introdotta una distinzione tra veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, veicoli elettrici ibridi plug in e altri veicoli non rientranti nelle altre due categorie) ed ha modificato le percentuali da applicare al costo chilometrico (10%, 20% e 50%). La disposizione riguarda i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
IL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA RELATIVO ALLE TRATTENUTE PER GLI OPTIONAL DI AUTO IN USO PROMISCUO
Nel sopracitato interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato come la modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2025, abbia confermato la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo. Nella C.M. n. 326/1997 è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI (calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri) costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche della percorrenza che il dipendente effettua realmente. Sempre secondo tale Circolare, il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente. Inoltre, se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello in commento ha precisato che, la disposizione contenuta nell’art. 51, co.4 lett. a) del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve intendersi riferita, come si evince dalla citata C.M. n. 327/1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore di lavoro per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.
Alla luce di quanto sopra, si osserva che nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo (es. optional aggiuntivi), le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato e soggetto a tassazione in base al costo di percorrenza determinato dalle tabelle ACI.




