Eptalex

English English
  • Alert 5/2025: Riforma successioni e donazioni: autoliquidazione dell’imposta

    Vi informiamo che, il D.Lgs. n. 139/2024, ha modificato le modalità di liquidazione dell’imposta di successione, sostituendo il comma 1, art. 33 del D.Lgs. 346/1990.

    NOVITA’ 
    Per le successioni apertesi dal 01.01.2025, anche l’imposta di successione (non più solo le imposte ipotecaria e catastale) dovrà essere “autoliquidata” dai soggetti obbligati al pagamento, in base alla dichiarazione di successione, entro novanta giorni dal termine di presentazione della stessa. Nel caso in cui sia presentata una dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’imposta dovrà essere nuovamente autoliquidata.
    Inoltre, per adeguarsi al nuovo assetto, la Risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definito i nuovi codici tributo utilizzabili per il versamento, con modello F24, delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione. In particolare, l’imposta andrà versata con il codice tributo “1539”, denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”, mentre, per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale, è stato istituito il codice tributo: “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.

    TERMINI DI INVIO DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
    La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (che avviene alla morte del de cuius), da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto.
    Si segnala, inoltre, che il predetto obbligo decade qualora siano soddisfatte, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
     l’eredità è devoluta esclusivamente al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto (figli, figli dei figli, genitori, ecc.);
     l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (es: successione nell’usufrutto o nuda proprietà su un immobile);
    l’attivo ereditario ha un valore inferiore ad una determinata soglia che l’art. 11 D.Lgs. 175/2014 ha elevato a 100.000 euro (in luogo dei precedenti 25.823 euro). Dall’attivo ereditario vanno esclusi i beni indicati nell’art. 12 D.Lgs. 346/90 (titoli di stato, ecc.).

    MODALITA’ DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
    È in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025.
    L’Agenzia delle Entrate, aveva annunciato che il nuovo modello sarebbe stato pubblicato sul sito internet della stessa entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
    Ad oggi non risulta ancora disponibile la nuova modulistica, pertanto, nel caso in cui vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.

    ALIQUOTA
    Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 346/1990.
    Nello specifico:

    • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
    • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
    • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
    • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 7, comma 2, D.Lgs. 346/1990).
    Si segnala, infine, che è stata introdotta la possibilità, per l’unico erede di età inferiore a 26 anni, di richiedere lo svincolo delle disponibilità del c/c intestato al cuius per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

    ACCERTAMENTO E SANZIONI
    Entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, l’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli in merito all’autoliquidazione in precedenza effettuata dai soggetti obbligati, e, nel caso in cui risultasse dovuta una maggiore imposta, notificherà un avviso di liquidazione.
    Entro 60 giorno da tale notifica, dovrà essere effettuato il pagamento dell’imposta di successione, comprensivo di sanzioni (30% dell’imposta non versata) e di interessi di mora nel caso in cui non fosse rispettato il predetto termine.

BACK TO TOP