Vi informiamo che la L. 261/2024 – “Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2024, è intervenuta modificando le agevolazioni fiscali in favore dei privati che investono in startup e PMI innovative Italiane. Di seguito si sintetizzano le principali novità introdotte:
DETRAZIONE E CREDITO D’IMPOSTA
La principale novità consiste nel fatto che, con decorrenza dagli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la detrazione in caso di incapienza del contribuente ovvero quando la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente è trasformabile in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione o in compensazione mediante F24. Tale credito di imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
DETASSAZIONE E REINVESTIMENTO
Un’altra novità riguarda le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative e PMI innovative.
A differenza della precedente Legge, per la quale l’esenzione fiscale delle plusvalenze era legata sia agli investimenti nel capitale delle start up innovative (con detrazione al 30%) sia a quelli in regime de minimis (con detrazione al 50%), oggi viene meno l’esenzione sugli investimenti in de minimis, rimanendo così agevolati solo gli investimenti con detrazione al 30%.
Le condizioni per poter fruire di tale esenzione sono le seguenti:
- le plusvalenze devono essere realizzate da persone fisiche e derivare dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative;
- le partecipazioni devono essere acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni;
- inoltre, la novellata normativa prevede che le PMI innovative devono soddisfare almeno uno dei criteri previsti dal cd. GBER – General Block Exemption Regulation, ovvero:
- non avere operato in alcun mercato;
- operare in un mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni
È stata inoltre introdotta l’esenzione, dalle imposte sui redditi, dei redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’UE , che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese innovative. Tale esenzione richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.
Relativamente agli incentivi fiscali previsti sulle plusvalenze reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in startup e PMI innovative, le modifiche dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione siano già in possesso dell’investitore alla data del 25 luglio 2021; che le Pmi innovative verso cui la plusvalenza viene reinvestita siano in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 21 del regolamento 651/2014 e che l’esenzione non si estende alle partecipazioni oggetto di “reinvestimento”.




