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  • Alert 7/2025: Nuova Classificazione ATECO 2025

    Vi informiamo che, il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 e sarà operativa dal 1° aprile 2025

    NOVITA’

    La principale modifica è stata apportata alla sezione G, dedicata al commercio all’ingrosso e al dettaglio di beni, dove il canale di vendita (in sede fissa, ambulante, su internet, mediante distributori automatici) non viene più utilizzato come criterio per differenziare le attività economiche all’interno della divisione dedicata al commercio al dettaglio.

    Anche il settore del turismo e della cultura è stato oggetto di intervento, in particolare:

    • viene riorganizzata la sezione dedicata ai servizi di alloggio, prevedendo una più netta distinzione tra i servizi di alloggio offerti in bed and breakfast da quelli in camere, case e appartamenti per vacanze, considerata la crescita del fenomeno registrata negli ultimi anni;
    • vengono individuati nuovi codici dedicati alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale;
    • viene inoltre introdotto un nuovo codice ATECO riservato ai servizi di logistica per opere d’arte.

    Ciò detto, si evidenzia che si tratta di una revisione generale dei codici ATECO, pertanto, si consiglia ai singoli contribuenti di prendere nota della nuova classificazione ATECO 2025, mediante la consultazione della tabella di riclassificazione disponibile sul sito istituzionale dell’ISTAT a questo link.

    OPERATIVITA’ DELLA NUOVA CODIFICA ATECO 

    Unioncamere, in collaborazione con il MIMIT, sta lavorando all’implementazione della nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese.

    Stando al comunicato dell’Istat, a partire dal 1° aprile 2025, il processo di riclassificazione sarà automatico e le imprese interessate riceveranno una notifica dalla Camera di Commercio di appartenenza.

    Come si legge sempre dal comunicato dell’Istituto, per garantire una transizione graduale la visura camerale riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO che quelli precedenti.

    ADEMPIMENTI FISCALI

    Come è noto, in ambito fiscale, il contribuente deve indicare tali codici, ove richiesto, negli atti, nelle dichiarazioni (es: Modello REDDITI, Dichiarazione IVA annuale etc.) e nell’ambito di altri adempimenti da porre in essere nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare il tipo di attività esercitata.

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 20/2022 e n. 262/2008, l’aggiornamento della classificazione ATECO non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati; tuttavia, dal momento che ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti che dovessero rilevare la necessità di comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica, dovranno procedere come segue:

    • con la comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese;
    • con la presentazione di uno tra i modelli AA7/10 (società, associazioni, ecc.), AA9/12 (imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.), AA5/6 (enti non commerciali, associazioni, ecc.) o ANR/3 (identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente), nel caso in cui il contribuente non sia iscritto nel Registro delle imprese.

    Lo studio resta a disposizione per verificare e valutare l’opportunità di procedere con l’allineamento del codice ATECO.

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