Vi segnaliamo che il 31 gennaio scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) apportando modifiche applicabili dal 1° aprile 2025. Di sotto si riepilogano le principali modifiche apportate.
INTRODUZIONE TIPO DOCUMENTO “TD29”
È stato introdotto il codice “Tipo documento” “TD29” che permette di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione.
Con l’introduzione di questo nuovo tipo documento è stata trovata una soluzione, a partire dal 1° aprile 2025, alla questione relativa alle modalità attraverso le quali va presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97.
Attualmente, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 87/2024 (c.d. Decreto Sanzioni), per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la procedura di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.
Dal dettato normativo si evince che non è più richiesto il versamento dell’imposta.
Il cessionario o committente che non provvede con la denuncia entro il suddetto termine, è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
La denuncia, inoltre, come previsto dall’art. 6 c. 8 del D.Lgs. 471/97, dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate, ovverosia attraverso la trasmissione di un file XML mediante canale SdI, con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore.
I dati del cedente/prestatore non possono coincidere con quelli del cessionario/committente in quanto, in tal caso, il file sarà scartato.
NOVITA’ CODICE “TD20”
Il codice “TD20”, a seguito dell’introduzione del tipo documento “TD29”, resta ancora utilizzabile nei seguenti casi:
- in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/97);
- nelle ipotesi di cui all’art. 46 c. 5 del D.L. 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, ovverosia quando, a fronte di un acquisto intracomunitario di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato, resa da un prestatore UE, o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.
INTRODUZIONE TIPO CODICE “RF20”
È stato introdotto il codice “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (Titolo V-ter del DPR 633/72).
ELIMINAZIONE SOGLIA FATTURE SEMPLIFICATE
Viene eliminata la soglia massima di € 400 stabilita per le fatture semplificate, di cui all’art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019, nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfettario o al regime transfrontaliero in franchigia IVA.




