Vi segnaliamo che con provvedimento Agenzia delle Entrate del 07.02.2025, viene previsto l’invio di un’apposita comunicazione agli intestatari di immobili, che hanno usufruito del Superbonus 110%, relativamente ai quali non risulta essere stata presentata la dichiarazione di aggiornamento catastale.
OGGETTO E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Come previsto nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente, l’Agenzia delle Entrate provvede all’invio di specifiche comunicazioni contenenti le anomalie riscontrate, così da consentire al contribuente, ove ve ne sia la necessità, di correggere e sanare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Come disposto dall’art. 1 c. 86 L. 213/2023 (Finanziaria 2024):
“l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 … verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati”.
Tali comunicazioni saranno inviate, sulla base del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 07.02.2025, agli intestatari degli immobili oggetto di intervento per i quali non risulta essere stata presentata la dichiarazione di variazione catastale (ex. art. 1 cc. 1 e 2 DM 701/1994).
Le comunicazioni riguarderanno, in una prima fase, gli intestatari di immobili oggetto di interventi superbonus “che risultano all’attualità iscritti al catasto privi di rendita catastale o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare gli interventi edilizi”. L’Agenzia delle Entrate precisa che tali comunicazioni, non saranno oggetto di un invio a tappeto.
Si specifica che al contribuente verranno rese disponibili le informazioni al fine di valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate così da fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione.
MODALITA’ DI INVIO
Le comunicazioni saranno inviate al domicilio digitale (INIPEC) del contribuente oppure mediante raccomandata A/R in caso di assenza del domicilio digitale.
La comunicazione sarà consultabile anche nel Cassetto fiscale del contribuente.
ATTIVITA’ DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente potrà richiedere all’Agenzia informazioni ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze da questa non conosciuti.
In merito a tale ultimo punto sarà possibile utilizzare il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto destinatario della comunicazione in esame può regolarizzare le omissioni provvedendo alla presentazione della dichiarazione di variazione catastale, beneficiando delle sanzioni ex art. 31 RDL n. 652/39 mediante ravvedimento operoso (ex. art. 13 D. Lgs. N. 472/1997) “in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse”.




