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  • Alert 32/2025: “Mini IRES” 2025 – Le disposizioni attuative

    Si ricorda che con la Finanziaria 2025 (L.207/2024) il legislatore ha introdotto la c.d. “Mini IRES” premiale, ovvero uno speciale regime che prevede, solo per l’anno 2025, l’applicazione dell’aliquota IRES in misura ridotta del 20%, anziché del 24%, in presenza di determinate condizioni.
    Con il Decreto n.190 del 08/08/2025 il MEF ha emanato le disposizioni attuative che si esamino di seguito.

    SOGGETTI INTERESSATI 
    I soggetti che possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES sono:

    • Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento UE n.2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento UE n.1435/2003 residenti in Italia;
    • Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali;
    • Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con / senza personalità giuridica, non residenti in Italia, relativamente alla stabile organizzazione.

    La Relazione Illustrativa al Decreto in esame precisa che possono beneficiare dell’agevolazione anche gli intermediari finanziari che applicano una maggiorazione di 3,5 punti percentuali all’aliquota IRES (ex art.1 c.65 L.208/2015).
    Per quanto riguarda, invece, gli enti non commerciali, anche loro possono fruire dell’agevolazione limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’eventuale attività commerciale.

     SOGGETTI ESCLUSI 

    L’agevolazione non spetta alle società:

    • che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (il 2025 per i soggetti solari)
      • sono in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria:
        • liquidazione coatta amministrativa;
        • amministrazione straordinaria delle grandi imprese;
        • concordato preventivo, concordato minore / semplificato per la liquidazione del patrimonio;
      • soggetti che hanno sottoscritto accordi / piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione con conseguente estinzione dell’impresa / cessazione dell’attività;
      • determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari (es. società agricole che tassano sulla base della rendita catastale);
      • applicano il regime di contabilità semplificata.

    Possono comunque usufruire della “Mini IRES” i soggetti che si trovano in una procedura che abbia ad oggetto un piano di risanamento in quanto è insita la prosecuzione dell’attività.
    Per i soggetti che hanno aderito al CPB (concordato preventivo biennale), non essendo considerato una modalità di determinazione del reddito assimilabile ai regimi forfetari, spetta la riduzione IRES che sarà applicabile alla porzione di reddito assoggettata effettivamente ad IRES e non ad imposta sostitutiva (c.d. “flat tax incrementale”).

    CONDIZIONI DI ACCESSO 

    L’agevolazione in esame spetta in presenza di tre requisiti:

    • accantonamento a riserva dell’utile;
    • effettuazione di investimenti rilevanti;
    • incremento occupazionale.

    Si analizzano nel proseguo le diverse condizioni di sopra elencate.

    Accantonamento a riserva dell’utile ed effettuazione di investimenti rilevanti
    L’agevolazione è applicabile solo qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

    • accantonamento in un’apposita riserva di almeno l’80% dell’utile d’esercizio in corso al 31/12/2024 (nella generalità dei casi il 2024):
      • si considera accantonato “ad apposita riserva” l’utile se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio;
      • l’agevolazione non spetta alle imprese che chiudono il 2024 in perdita;
      • l’accantonamento può essere effettuato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura di esercizi precedenti e/o portato a nuovo;
      • si ha decadenza dall’agevolazione nel caso in cui venga destinato a dividendo una percentuale superiore al 20% dell’utile.
    • destinazione alla realizzazione di investimenti rilevanti di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31/12/2023 (nella generalità dei casi il 2023).
      • come precisato dalla Relazione illustrativa, l’utile 2023 può essere considerato, ai fini dell’agevolazione, anche se già distribuito;
      • non è richiesto che nel 2023 sia stato conseguito un utile. In questo caso il parametro sarà stabilito nella sola misura del 30% dell’utile 2024 accantonato.

    Per investimenti rilevanti, così come disposto dall’art.5 c.2 del Decreto in esame, sono quelli aventi ad oggetto:

    • beni strumentali materiali e immateriali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B della L.232/2016 (“Industria 4.0”) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione deve essere mantenuta per un periodo superiore alla metà del “periodo di sorveglianza” (5 anni);
    • beni di cui all’art.38 c.4 secondo periodo e c.5 D.L.19/2024 (“Transizione 5.0”) se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Si precisa che non rientrano tra gli investimenti rilevanti le spese di formazione del personale di cui all’art.38 c.5 D.L.19/2024 in quanto non rappresentano “beni”. Oltre al requisito dell’interconnessione è richiesto il conseguimento, nel periodo di imposta successivo rispetto a quello di entrata in funzione del bene, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiori al 3% oppure una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Il paragone deve essere effettuato con l’anno 2024 (per i soggetti solari).

    L’art.5 c.4 stabilisce che gli investimenti debbano essere realizzati dall’01/01/2025 ed entro il termine di presentazione del Modello Redditi relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024. Per i soggetti solari tale termine è stabilito nel 31/10/2026.
    L’ammontare minimo degli investimenti, come stabilito dal comma 5 dell’art.5, è determinato in misura pari al maggiore tra i seguenti importi:

    • 30% della quota di utile 2024 “accantonato a riserva”;
    • 24% dell’utile 2023;
    • € 20.000.

    La sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti non comporta la perdita dell’agevolazione purché vengano rispettati i requisiti indicati dall’art.1 c.35 lett. a) e b) L.205/2017.

    Incremento occupazionale
    L’art.6 del Decreto in esame precisa che, oltre ai due requisiti analizzati precedentemente, per poter usufruire della riduzione dell’aliquota IRES, occorre che:

    • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (per i soggetti solari il 2025):
      • il numero delle unità lavorative per anno (c.d. ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. Per i soggetti solari occorrerà confrontare le ULA del mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA relative al periodo dal 01/12/2022 al 30/11/2025;
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo in corso al 31/12/2024 (in generale il 2024) e, comunque, non inferiore ad un lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
    • l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ordinaria nell’esercizio in corso al 31/12/2024 e in quello successivo (in generale nel 2024 e nel 2025), ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

    CAUSE DI DECADENZA 
    L’art.7 del Decreto prevede che determina la decadenza dall’agevolazione:

    • la distribuzione, entro il secondo esercizio successivo a quelli in corso al 31/12/2024 (in generale entro il 31/12/2026), della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
    • la dismissione / cessione a terzi / destinazione a finalità estranee dell’esercizio d’impresa dei beni oggetto dell’investimento, oppure destinazione degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti al medesimo soggetto, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

    In presenza di una causa di decadenza il soggetto che ha fruito dell’aliquota ridotta dovrà versare la differenza di imposta risparmiata.
    Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo relativo al periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

    ULTERIORI DISPOSIZIONI 

    Si riportano di sotto alcune disposizioni generali relative all’agevolazione:

    • nel caso di esercizio sociale inferiore all’anno, l’importo su cui spetta il beneficio è ragguagliato ad anno;
    • è possibile scomputare le perdite fiscali relative ai precedenti periodi di imposta;
    • in caso di rideterminazione dell’utile in sede di controllo fiscale oppure in sede di presentazione di integrativa, non è possibile usufruire dell’aliquota agevolata pur in presenza dei requisiti;
    • in caso di opzione per il regime di trasparenza ex art. 115 TUIR (applicabile dalle società di capitali i cui soci sono altre società di capitali) l’importo su cui spetta la Mini IRES “è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla suo quota di partecipazione agli utili”. Il socio trasparente dovrà tenere distinto il reddito prodotto “in proprio” da quello tassato per trasparenza in quanto potrebbe non avere i requisiti per accedere all’aliquota ridotta. In tal caso, l’aliquota ordinaria verrà applicata sul reddito prodotto “in proprio”, al netto di eventuali perdite fiscali, e l’aliquota ridotta verrà applicata sul reddito trasparente al netto di eventuali perdite fiscali residue;
    • l’agevolazione non è fruibile da parte dei soci di SRL trasparenti ex art.116 TUIR in quanto trattasi di persone fisiche alle quali non è applicabile la disciplina IRES;
    • è possibile il cumulo con altre agevolazioni riconosciute, per esempio, sugli investimenti “Industria 4.0” e “Industria 5.0”. Tuttavia il beneficio IRES non può superare il costo dell’investimento rimasto effettivamente a carico dell’impresa.
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