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  • Alert 37/2025: Novità in materia di rateizzazione delle plusvalenze dal 2026

    Vi informiamo che, nel disegno di legge della Finanziaria 2026, sono contenute novità in materia di rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate dalle imprese che sarà operativa dal 1° gennaio 2026

    DISCIPLINA APPLICABILE FINO AL 2026
    Ai sensi dell’art. 86 comma 1 TUIR, le plusvalenze patrimoniali, riferite ai beni relativi all’impresa, concorrono alla formazione del reddito qualora realizzate:

    • mediante cessione a titolo oneroso;
    • mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
    • a seguito dell’assegnazione dei beni ai soci/destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

    Concorrono, inoltre, alla formazione del reddito anche le plusvalenze realizzate a seguito di cessione d’azienda / ramo d’azienda.
    La plusvalenza è determinata dalla seguente differenza:

    Nel caso di assegnazione ai soci/destinazione a finalità estranee la plusvalenza è individuata dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.
    La tassazione delle plusvalenze, come previsto dalla normativa ancora in essere fino al 31/12/2025, come stabilito dall’art.86 comma 4 TUIR, prevede che siano imponibili:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; ovvero
    • a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate) a condizione che:
      • i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie in regime PEX va fatto riferimento ai beni iscritti come tali negli ultimi 3 bilanci (si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente);
      • l’azienda o il ramo dell’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

    NUOVA DISCIPLINA DAL 01/01/2026 
    Con il disegno di legge della Finanziaria 2026 vengono previste modifiche al comma 4 dell’art. 86 TUIR applicabili alle plusvalenze realizzate dal 01/01/2026.
    In particolare, viene disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; ovvero
    • a scelta del contribuente:
      • in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi non oltre il secondo (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 3 rate) se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie in regime PEX va fatto riferimento ai beni iscritti come tali negli ultimi 5 bilanci (si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente);
      • in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate) se l’azienda o il ramo dell’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni (è quindi confermata la previgente disciplina).

     DETERMINAZIONE ACCONTI 2026 
    Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF e IRES 2026 è necessario (ri)determinare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.

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