Vi informiamo che, nel disegno di legge della Finanziaria 2026, sono contenute novità in materia di rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate dalle imprese che sarà operativa dal 1° gennaio 2026.
DISCIPLINA APPLICABILE FINO AL 2026
Ai sensi dell’art. 86 comma 1 TUIR, le plusvalenze patrimoniali, riferite ai beni relativi all’impresa, concorrono alla formazione del reddito qualora realizzate:
- mediante cessione a titolo oneroso;
- mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- a seguito dell’assegnazione dei beni ai soci/destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Concorrono, inoltre, alla formazione del reddito anche le plusvalenze realizzate a seguito di cessione d’azienda / ramo d’azienda.
La plusvalenza è determinata dalla seguente differenza:
Nel caso di assegnazione ai soci/destinazione a finalità estranee la plusvalenza è individuata dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.
La tassazione delle plusvalenze, come previsto dalla normativa ancora in essere fino al 31/12/2025, come stabilito dall’art.86 comma 4 TUIR, prevede che siano imponibili:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; ovvero
- a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate) a condizione che:
- i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie in regime PEX va fatto riferimento ai beni iscritti come tali negli ultimi 3 bilanci (si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente);
- l’azienda o il ramo dell’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
NUOVA DISCIPLINA DAL 01/01/2026
Con il disegno di legge della Finanziaria 2026 vengono previste modifiche al comma 4 dell’art. 86 TUIR applicabili alle plusvalenze realizzate dal 01/01/2026.
In particolare, viene disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; ovvero
- a scelta del contribuente:
- in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi non oltre il secondo (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 3 rate) se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie in regime PEX va fatto riferimento ai beni iscritti come tali negli ultimi 5 bilanci (si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente);
- in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate) se l’azienda o il ramo dell’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni (è quindi confermata la previgente disciplina).
DETERMINAZIONE ACCONTI 2026
Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF e IRES 2026 è necessario (ri)determinare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.




