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  • Alert 39/2025: Prorogata al 30/09/2026 la certificazione del Tax control framework nell’ambito della cooperative compliance

    Vi informiamo che con il decreto correttivo della riforma fiscale, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, è stata introdotta una disciplina transitoria per le istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo (c.d. Cooperative Compliance), di cui al D.Lgs. 128/2015, presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025.

    IL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

    Il regime di adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e rafforzato dal D.Lgs. 221/2023 nell’ambito della Riforma fiscale, rappresenta un sistema di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Questo regime mira a instaurare un rapporto di fiducia reciproca, aumentando il livello di certezza su questioni fiscalmente rilevanti attraverso un’interlocuzione costante e preventiva.
    Il contribuente che aderisce al regime deve dotarsi di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali (Tax Control Framework o TCF), che deve essere certificato da professionisti indipendenti qualificati. Questo sistema deve garantire una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali ed essere integrato nel contesto del sistema di governo aziendale.
    I principali vantaggi per i contribuenti aderenti includono:
    esimente dall’applicazione delle sanzioni amministrative per rischi fiscali comunicati tempestivamente;
    causa di non punibilità per le condotte riconducibili al reato di dichiarazione infedele;
    riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
    esonero dalla prestazione di garanzie per il pagamento dei rimborsi delle imposte;
    procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente.

    La riforma fiscale ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del regime attraverso la progressiva riduzione della soglia di accesso e l’ammissione di società appartenenti a gruppi in cui almeno un soggetto possiede i requisiti richiesti, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di controllo del rischio fiscale gestito unitariamente.
    Le soglie di accesso progressive che si riducono nel tempo, sono le seguenti:
    a decorrere dal 2024: volume di affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro;
    a decorrere dal 2026: volume di affari o ricavi non inferiore a 500 milioni di euro;
    a decorrere dal 2028: volume di affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro.

    DISCIPLINA ANTE DECRETO CORRETTIVO

    Ai sensi dell’art.7 c.2 D.Lgs. 128/2015, il contribuente che intende aderire al regime di adempimento collaborativo, deve inoltrare la domanda in va telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate. Quest’ultima dovrà poi comunicare l’accesso al regime entro i successivi 120 giorni, solo dopo aver verificato il possesso, da parte del contribuente, della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (art.4 c.1-bis del Decreto), così detto “Tax Control Framework”.
    Tale certificazione viene rilasciata da professionisti indipendenti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti.

    DISCIPLINA TRANSITORIA 

    Come evidenziato nella Relazione Illustrativa al decreto, si è reso necessario prevedere una disciplina transitoria in quanto i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione necessaria all’iscrizione nell’elenco sopra menzionato, così come previsto dal medesimo decreto interministeriale, non sono stati ancora completati dai rispettivi ordini professionali.
    Tale disciplina transitoria è applicabile alle imprese che hanno presentato istanza per l’accesso alla Cooperative Compliance nei periodi di imposta 2024 e 2025, a condizione che la predetta certificazione venga prodotta entro un congruo termine.
    In particolare, l’art.14 c.1 del decreto correttivo prevede che, in deroga alle disposizioni di cui all’art.7 c.2 del D.Lgs. 128/2015, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l’Agenzia delle Entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all’ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione.
    Tale certificazione dovrà, in ogni caso, essere prodotta entro e non oltre il termine del 30 settembre 2026.

    MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE NEI TERMINI

    In caso di mancata presentazione della certificazione entro il termine del 30 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate provvederà a decretare la perdita dei requisiti per l’accesso al regime di Cooperative Compliance e, pertanto, l’esclusione da tale regime.
    Infatti, l’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art.7 c.3 D.Lgs. 128/2015, con provvedimento motivato, può dichiarare l’esclusione dei contribuenti dal regime di Cooperative Compliance nel caso di perdita dei requisiti.

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