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  • Alert 6/2026 – La nuova soglia delle operazioni in contanti effettuate da turisti stranieri da comunicare il prossimo aprile

    Vi ricordiamo che, entro il 10 aprile per i contribuenti mensili ovvero il 20 aprile per i contribuenti trimestrali, i commercianti al minuto, i soggetti assimilati, le agenzie di viaggio e turismo dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le operazioni effettuate nel 2025, con pagamento in contanti, nei confronti di cittadini non residenti in Italia (ovvero residenti in paesi extra UE, UE o SEE). Al riguardo, segnaliamo che la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha modificato l’importo oltre il quale scatta l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per le operazioni in contanti legate al turismo.

     

    L’INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO DELLE OPERZIONI DA COMUNICARE

    L’art. 1, co. 437 della L. 199/2025 ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite d’importo a partire dal quale i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, su base annuale, le operazioni in contanti con turisti stranieri.
    La comunicazione di cui trattasi, disciplinata dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 16/2012, concerne le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate in ciascun anno solare:

    • da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, la cui residenza è al di fuori del territorio dello Stato italiano;
    • di importo compreso tra 5.000 e 14.999,99 euro.

    Per le predette operazioni, sussiste infatti un più elevato limite (pari a 15.000 euro) entro il quale è possibile l’utilizzo del denaro contante da parte dei turisti stranieri, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del menzionato D.L. 16/2012, in deroga all’ordinario limite pari a 5.000 euro (art. 49 del D. Lgs. 231/2007).
    Oltre a tale comunicazione, il commerciante (o l’agenzia di viaggio) è tenuto, per ciascuna cessione o prestazione di importo pari o superiore alla soglia ordinaria di impiego del contante:

    • ad acquisire, al momento di effettuazione dell’operazione, una fotocopia del passaporto del cliente, nonché un’apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che egli non è un cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori del territorio dello Stato;
    • a versare il denaro ricevuto, nel primo giorno feriale successivo a quello in cui è effettuata l’operazione, su un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina.

    DECORRENZA DEL NUOVO IMPORTO E ASSENZA DI REGIME TRANSITORIO 

    In mancanza di una specifica disciplina transitoria, la nuova soglia di 5.000 euro deve ritenersi applicabile alle operazioni effettuate nel 2025, da comunicare già nel 2026. Questa interpretazione appare coerente con la natura procedurale della modifica, che incide sull’adempimento comunicativo e non sulla struttura sostanziale delle operazioni. Ne deriva che gli operatori sono chiamati ad adeguare tempestivamente i propri processi interni, al fine di individuare correttamente le operazioni rilevanti ai fini della comunicazione.

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