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  • Alert 5/2026 – La detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno

    Vi ricordiamo le regole vigenti concernenti la detrazione dell’IVA relativamente alle fatture di acquisto ricevute a cavallo d’anno. Si evidenzia, per le vie brevi, che permane l’impossibilità di detrarre nell’ultima liquidazione del 2025 l’IVA relativa ad una fattura datata 2025 ricevuta nei primi giorni del 2026, infatti, non è ancora stata recepita la revisione della predetta “limitazione” temporale alla detrazione, prevista nell’ambito dalla Riforma fiscale.

    PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

    Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

    1. condizione sostanziale: l’imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972;
    2. condizione formale: il soggetto passivo è in possesso della fattura e ne ha effettuato l’annotazione nel registro IVA acquisti.

    REGOLA GENERALE DI DETRAZIONE IVA

    Ai sensi dell’art. 1, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 100/1998, la detrazione può essere esercitata entro il giorno 16 del mese per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

    Tale regola, tuttavia, non si applica alle fatture a cavallo d’anno.

    REGOLA PER LA DETRAZIONE DELL’IVA RELATIVAMENTE ALLE FATTURE A CAVALLO DELL’ANNO

    Con riferimento alle fatture “a cavallo d’anno” per poter detrarre l’IVA nell’anno 2025 è necessario che le stesse siano ricevute entro il 31 dicembre dello stesso anno. In particolare:

    • nel caso in cui una fattura sia emessa dal fornitore nel mese di dicembre 2025 ma venga ricevuta dal destinatario a gennaio 2026, l’IVA non potrà essere inclusa nella liquidazione di dicembre 2025, bensì dovrà essere detratta nella liquidazione di gennaio 2026 dal momento che solo in tale anno sono soddisfatte le condizioni sostanziali (esigibilità realizzata nel 2025) e formali (possesso del documento nel 2026). A titolo esemplificativo: una fattura datata 31 dicembre 2025 e ricevuta il 4 gennaio 2026 consente l’esercizio della detrazione con la liquidazione di gennaio 2026 (versamento del 16 febbraio), a condizione che la stessa sia stata registrata, come chiarito dalla risposta a interpello n. 115/2025. In ogni caso, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, al più tardi, con la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2026.
    • qualora una fattura sia stata ricevuta entro il 31 dicembre 2025 ma venga annotata nel corso del 2026, la detrazione resta riferibile all’anno 2025, purché la registrazione avvenga entro il 30 aprile 2026 in un sezionale separato o con modalità tali da rendere la fattura chiaramente distinguibile da quelle del 2026. In tal caso, l’IVA non confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2026 e deve essere indicata nella dichiarazione IVA annuale 2026 riferita all’anno d’imposta 2025.

    Si riporta lo schema di sintesi di quanto sopra illustrato:

     Tipologia

    Data fattura Data ricezione Annotazione Liquidazione IVA Dichiarazione annuale
    Acquisto 31/12/2025 31/12/2025 Dicembre 2025 Dicembre 2025 Dichiarazione 2026 (anno 2025)
    Acquisto 31/12/2025 01/01/2026 Gennaio 2026 Gennaio 2026 Dichiarazione 2027 (anno 2026)
    Acquisto 31/12/2025 ricevuta nel 2025 annotata tra 01/01 e 30/04/2026 in sezionale IVA separato Non nelle liquidazioni periodiche 2026 ma detratta nell’anno 2025 in dichiarazione IVA

    Dichiarazione 2026 (anno 2025)

    Per quanto riguarda l’imputazione contabile e fiscale dei costi relativi alle fatture in esame sono deducibili in base agli ordinari criteri previsti e pertanto nel rispetto della competenza per i soggetti in contabilità ordinaria, del principio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ovvero della presunzione “registrato = incassato” per i soggetti che hanno esercitato tale opzione.

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