Vi informiamo che dal 9 gennaio e fino al 9 febbraio 2026, i soggetti che hanno presentato “la Comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2025 devono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati” nel medesimo anno.
CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER L’ANNO 2025
Con avviso dell’8 gennaio 2026, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017.
Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato, a partire dalle ore 14.00 del 9 gennaio 2026 e fino alle ore 24.00 del 9 febbraio 2026, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con SPID, CNS, CIE oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline.
A seguito della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Il credito d’imposta spettante al singolo beneficiario sarà utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo “6900”) nel rispetto degli Aiuti “de minimis”.
PRENOTAZIONE CREDITO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2026
I soggetti che intendono beneficiare del predetto bonus per l’anno 2026 dovranno invece presentare, entro il prossimo 31 marzo, la Comunicazione, a carattere “prenotativo”, per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2026.
Si ricorda che:
- l’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente;
- per beneficiare del bonus in esame è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno superi di almeno l’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente;
- non sono agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali.




