Desideriamo informarvi che l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2026, ha fornito un importante chiarimento in merito alle modalità di regolarizzazione degli errori commessi nell’integrazione di fatture relative a operazioni intra-UE o extra-UE, comunicate tramite esterometro con TD17.
LA REGOLARIZZAZIONE DELL’ESTEROMETRO IN BASE ALLE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il caso considerato dall’Agenzia riguarda un servizio ricevuto da una impresa nazionale da parte di un fornitore intracomunitario. L’impresa nazionale deve, in relazione all’operazione, provvedere ad integrare la fattura estera ricevuta dal prestatore e deve inviare la fattura integrata all’esterometro. Tale integrazione riguarda la determinazione dell’imposta applicando sulla base imponibile la corretta aliquota prevista per lo specifico servizio. Nell’operazione di integrazione il committente nazionale sbaglia l’applicazione della corretta aliquota (ad esempio integra la fattura al 22% in luogo del 10%). Per questo errore vuole comprendere come può regolarizzare la comunicazione fatta all’esterometro.
L’Agenzia chiarisce che la correzione si effettua:
- inviando un documento con codice TD17 con importi a segno negativo, in modo da stornare la comunicazione originaria;
- trasmettendo poi un nuovo documento con codice TD17 con i dati corretti, al fine di comunicare la rappresentazione esatta dell’operazione.
Il chiarimento riveste particolare rilievo perché:
- semplifica le modalità operative di correzione di specifiche comunicazioni;
- conferma la possibilità di regolarizzare in modo sistematico gli errori connessi all’esterometro;
- incentiva imprese e professionisti a intervenire tempestivamente per sanare eventuali anomalie; perché questi errori si riverberano in modo immediato sulla posizione del contribuente essendo l’esterometro una delle fonti informative che, insieme alla fattura elettronica e ai corrispettivi telematici costituisce la base di formazione dei registri, delle Lipe e della dichiarazione annuale precompilata ovvero la base per la nuova procedura automatizzata di liquidazione in caso di omessa dichiarazione (articolo 1 comma 111 Legge 199/2025).
LA REGOLARIZZAZIONE IN PRATICA
Si precisa che il contribuente che vuole regolarizzare lo specifico errore deve, contestualmente, provvedere a correggere tutti gli errori sostanziali connessi all’irregolarità.
Quindi bisognerà considerare la tempistica di correzione rispetto al momento di effettuazione dell’adempimento originario e sulla base di quello verificare gli effetti contabili e sanzionatori connessi. In particolare, sarà necessario provvedere alla:
- correzione dell’integrazione errata nella determinazione dell’aliquota;
- revisione dell’annotazione nei registri vendita e acquisti;
- all’invio delle due nuove comunicazioni TD17 allo SDI;
- valutazione degli effetti sanzionatori che dovranno essere oggetto di apposito ravvedimento.




