Desideriamo informarvi che l’Agenzia delle Entrate, con l’art. 1 c.74 L. 207/2024 ha modificato l’art. 2 c.3 D. Lgs. 127/2015 prevedendo la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Sarà pertanto necessario provvedere all’abbinamento Registratori Telematici-POS a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 secondo le indicazioni e le scadenze di seguito riportate. La procedura è stata attivata nella giornata di ieri.
MOTIVAZIONI
Nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), al fine di rendere maggiormente integrati il processo di identificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, con l’intento di far emergere l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e documenti commerciali emessi, ha previsto l’obbligo di procedere all’integrazione tecnica e funzionale tra i registratori telematici (RT) e i dispositivi di accettazione dei pagamenti elettronici (POS fisici e soluzioni digitali).
Tale obbligo scatta dal 1° gennaio 2026 a tutte le tipologie di pagamento elettronico, comprese le transazioni effettuate mediante carte di credito, debito, app, wallet digitali, ecc.
MODALITA’ OPERATIVE
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2025 sono state definite le modalità operative per il “collegamento” dei terminali POS / altri strumenti di pagamento elettronico ai registratori telematici.
Tale collegamento non è rappresentato da un “collegamento fisico”, ma dall’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione da Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del contribuente nella sezione “Fatture e Corrispettivi” presumibilmente dal 5 marzo 2026.
L’abbinamento consiste essenzialmente nell’associare la matricola del RT all’identificativo univoco del POS tramite la specifica funzione “Gestione collegamenti” disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Con riferimento agli strumenti di pagamento, non devono essere collegati solo gli strumenti di pagamento elettronico hardware (dispositivo fisico), ma anche quelli software (piattaforme online, APP e analoghe) mediante i quali l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi.
In caso di utilizzo di server RT ai quali sono collegati più punti cassa, è necessario abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli RT.
DATI DA COMUNICARE
I dati che occorrerà comunicare in fase di abbinamento sono i seguenti:
- Identificativo univoco del POS di tipo fisico consistente nella combinazione della matricola del POS (c.d. “terminal ID”), del codice fiscale e della denominazione dell’acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento;
- identificativo del terminale RT;
- data di attivazione;
- Indirizzo del punto vendita (solo in caso di terminale fisico).
Nel caso in cui siano presenti più contratti di convenzionamento con acquirer diversi (ad esempio uno per l’accettazione dei pagamenti “bancomat” e l’altro per i pagamenti mediante carta di credito) ma con utilizzo di un solo POS, vanno registrati due collegamenti RT indicando per ciascuno il contratto di convenzionamento, il terminal id, il codice fiscale e la denominazione dell’acquirer.
Inoltre, si evidenzia che l’identificativo dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Si specifica che il collegamento potrebbe essere multiplo, ovverosia un singolo POS (fisico / virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati ad un singolo RT. In questo caso tutti i singoli collegamenti RT-POS devo essere comunicati.
TERMINE
Il collegamento, o meglio l’abbinamento “logico” RT-POS, dovrà essere effettuato:
- entro 45 giorni dalla disponibilità della procedura (di cui al punto sopra), ovverosia entro il 20/04/2026, per i POS già in uso all’01/01/2026 / utilizzati dall’01/01/2026 al 31/01/2026;
- a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Per esempio, per comunicare un nuovo POS attivato il 03/04/2026 bisognerà provvedere alla comunicazione dal 06/06/2026 ed entro il 30/06/2026.
ESCLUSIONI
Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi:
- certificati mediante distributori automatici (c.d. “vending machine”);
- relativi alla cessione di carburante;
- relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici;
- esonerati dall’obbligo di memorizzazione / invio telematico all’Agenzia delle Entrate (es. vendita di tabacchi, vendite a distanza, ecc).
Inoltre, sono esclusi dall’obbligo i corrispettivi certificati esclusivamente tramite fattura.
Si ricorda che, nel caso in cui l’esercente eserciti sia attività per le quali vige l’obbligo sia attività esonerate, il collegamento deve essere obbligatoriamente effettuato.
Nel caso, invece, in cui il POS venga dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dalla certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può essere dichiarato in procedura web il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni, che non potrà prevedere neanche saltuariamente, operazioni soggette a comunicazione.




