Con la presente, si ricorda che il prossimo 31 gennaio 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare scadrà il termine per la:
- stampa su supporto cartaceo dei registri contabili (registri IVA, libro giornale, registro dei beni ammortizzabili e libro degli inventari) dell’anno 2024, per coloro che tengono la contabilità in modalità analogica con stampa annuale su carta. Entro la medesima data occorrerà altresì procedere all’assolvimento dell’imposta di bollo richiesta per il libro giornale e libro degli inventari tenuti con la modalità indicata;
- conservazione elettronica (c.d. conservazione sostitutiva) dei libri contabili, con le modalità previste dal DM 17.6.2014, qualora il contribuente intenda mantenerli in formato elettronico;
- conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, previa adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate oppure ricorrendo ai portali adibiti a tale scopo;
- conservazione sostitutiva delle dichiarazioni fiscali.
A scanso di equivoci, si precisa che la conservazione tramite Agenzia delle Entrate va tenuta distinta dal diverso servizio di “consultazione e acquisizione” delle fatture elettroniche. Con quest’ultimo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di adesione, memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione mentre la conservazione va attivata sottoscrivendo un apposito accordo di servizio con l’Agenzia stessa.
Si ricorda che, come indicato dal comma 4-quater all’art. 7 del D.L. n. 357/94, modificato dall’art. 12-octies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, la tenuta di qualsiasi registro contabile “è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
In tema di conservazione dei registri contabili, concetto ed adempimento distinto rispetto alla tenuta di cui sopra, il legislatore è intervenuto con l’articolo 1, comma 2–bis del D.L 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) modificando il comma 4 del D.L. 375/1994, il quale ora stabilisce la regolarità della conservazione dei libri contabili ancorché non stampati o sottoposti al processo di conservazione sostitutiva nei termini di legge purché tali documenti siano disponibili e riproducibili a mezzo stampa in caso di richiesta da parte degli organi verificatori (al riguardo, devono pertanto ritenersi superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Interpello n. 236/2021). Tuttavia, si precisa che tale modifica normativa suscita perplessità riguardo la garanzia dell’immodificabilità e dell’integrità dei documenti contabili, con potenziali effetti ai fini civilistici e probatori.
Di conseguenza, entro il prossimo 31 gennaio 2026, i registri contabili dell’anno 2024 dovranno essere alternativamente:
- stampati in formato cartaceo;
- posti in conservazione sostitutiva apponendo la marca temporale e la firma digitale;
- in via residuale, resi definitivi a sistema e sempre disponibili per la riproduzione in caso di richiesta degli organi verificatori.
Si ricorda, infine, che relativamente all’imposta di bollo, prevista dal nostro ordinamento nella misura di € 16 per le società di capitali e di € 32 per gli altri soggetti, l’assolvimento del tributo avviene in funzione della modalità di conservazione prescelta.
Di seguito vengono riepilogate le diverse ipotesi di tenuta e conservazione dei libri contabili e le relative modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, con indicazione delle specifiche scadenze e, in particolare, di quelle decorse/previste per i registri contabili del 2024:
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IPOTESI |
MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO | SCADENZA DEL PAGAMENTO |
| Tenuta dei registri contabili in modalità analogica con stampa annuale su carta (entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi) | L’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine attraverso apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23 (codice tributo “458T”).
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31/01/2026
(entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi) |
| Tenuta dei registri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva | L’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni e viene assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 (codice tributo “2501”). |
30/04/2025 Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Analogamente per i registri contabili relativi al 2025 l’imposta di bollo dovrà essere versta entro il 20/04/2026
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Nella Risposta n. 346/2021, riguardante una società che intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf»)”, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’imposta di bollo deve essere assolta con il mod. F24. Da ciò si evince che soltanto in presenza di una stampa dei registri effettuata in formato cartaceo l’imposta di bollo va assolta con il contrassegno / mod. F23; diversamente, qualora la stampa sia effettuata su file il versamento della stessa va effettuato utilizzando il mod. F24.




