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  • Alert 1/2026 – Nuovo tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2026

    Segnaliamo che il DM 10.12.2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13.12.2025, ha stabilito la nuova misura del tasso di interesse legale all’1,6% annuo.
    Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la misura del tasso di interesse legale passerà dall’attuale 2% all’1,6% su base annua.
    Di conseguenza, a partire da tale data, in caso di regolarizzazione di omessi/tardivi versamenti mediante l’istituto del “ravvedimento operoso”, gli interessi saranno calcolati applicando il nuovo tasso dell’1,6%.

    Evidenziamo che, qualora nel 2026 si proceda alla regolarizzazione di violazioni commesse in anni precedenti, gli interessi dovranno essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità, cioè nella misura dello 0,05% nell’anno 2020, dello 0,01% nell’anno 2021, dell’1,25% nell’anno 2022, del 5% nell’anno 2023, del 2,5% nell’anno 2024 e del 2% nell’anno 2025.

    La riduzione all’1,6% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
    accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19.6.97 n. 218 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2016 n. 17, § 2.1); sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
    acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 19.6.97 n. 218 (che rimanda all’art. 8 del D. Lgs. 218/97); sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
    conciliazione giudiziale, ai sensi degli artt. 48, 48-bis e 48-bis1 del D. Lgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima (art. 48-ter del D. Lgs. 546/92, che rimanda all’art. 8 del D. Lgs. 218/97).

    Si segnala inoltre che la variazione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omes­so o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come da ultimo modificato dall’art. 30 del DL 2.3.2024 n. 19 conv. L. 29.4.2024 n. 56, a decorrere dall’1.9.2024.

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