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  • Alert 46/2025 – Immobili detenuti all’estero: nuovo accordo multilaterale di scambio di informazioni

    Vi informiamo che l’Italia, insieme a 24 paesi (tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Portogallo) si è impegnata ad aderire, entro il 2029 o 2030, allo scambio automatico di informazioni sul patrimonio immobiliare. Di seguito si riportano, per quanto ad oggi noto, i tratti principali di questo nuovo scambio di dati che mira a stringere il cerchio sui comportamenti evasivi transfrontalieri.

    IL NUOVO ACCORDO MULTILATERALE DEDICATO AGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO 
    Nel comunicato del 4 dicembre 2025, pubblicato dal Dipartimento delle Finanze, il governo ha accolto con favore il nuovo Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti sullo Scambio Automatico di Informazioni Prontamente Disponibili sugli Immobili (IPI MCAA) sviluppato dall’OCSE con lo scopo di “migliorare gli strumenti che permettono alle autorità fiscali di accedere a dati rilevanti sugli immobili detenuti all’estero e sui redditi derivanti da essi, per applicare correttamente le norme fiscali” e di perseguire una maggiore trasparenza fiscale sugli asset non finanziari.
    L’IPI MCAA mira quindi a colmare le attuali lacune riguardanti la proprietà e le transazioni immobiliari che coinvolgono elementi transfrontalieri, introducendo un sistema comune con cui le amministrazioni potranno condividere dati già disponibili relativi agli immobili, rafforzando così la capacità di individuare e prevenire comportamenti evasivi.

    IL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SCHEMA IPI MCAA 
    Presentato al G20 di ottobre 2025 in Sudafrica, il nuovo schema si sviluppa su due livelli:

    • Il primo modulo è dedicato ai dati degli immobili detenuti, ceduti o acquistati dal non residente, e prevede a sua volta un primo scambio “one-off”, riferito alle acquisizioni di immobili avvenute antecedentemente alla prima annualità in cui l’IPI MCAA ha effetto per i due Stati coinvolti, e uno scambio annuale, finalizzato a monitorare acquisti e vendite che ricorrono nell’anno. Il c.d. one-off exchange avviene entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di adozione dell’IPI MCAA; lo scambio annuale ha invece quali scadenze il 31 gennaio dell’anno successivo, se i dati sono disponibili, e in caso contrario una data non successiva al 30 giugno dell’anno successivo.
    • il secondo modulo ha invece a oggetto i redditi di natura ricorrente che si ricollegano all’immobile (il caso tipico dovrebbe essere quello delle locazioni) e ha anch’esso una scadenza del 31 gennaio dell’anno successivo ove possibile e un termine ultimo del 30 giugno dell’anno successivo.

    Le informazioni scambiate saranno quelle immediatamente disponibili in capo alle Amministrazioni (readily available information), ricavabili da registri immobiliari o da registri con finalità similari. In relazione ai proprietari, si tratta dei dati anagrafici (o la denominazione, per le persone giuridiche), il codice fiscale o codici similari e l’indirizzo; per gli immobili, vi saranno i dati delle transazioni (es. prezzo di acquisto, modalità di acquisto, percentuale di proprietà, prezzo di vendita, eventuale capital gain, tasse pagate, informazioni su redditi derivanti dal possesso del bene, ecc.) oltre naturalmente ai dati dell’immobile posseduto ovvero oggetto di atti di disposizione. Dunque, ogni Paese partecipante valuta quali dati ha a disposizione e li metterà a disposizione degli altri, secondo un formato standard.

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