Si informa che, nell’ambito del Decreto attuativo della Riforma fiscale dedicato all’accertamento tributario, è stata introdotta la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA (2024-2025) e i contribuenti forfetari (2024).
NOVITA’
Il Decreto legislativo n. 13/2024, in attuazione della Riforma fiscale, ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo. Per i contribuenti forfetari, nel 2024 il concordato è sperimentale per un solo anno.
GLI EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO
L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente a dichiarare, nella dichiarazione dei Redditi e dell’IRAP, gli importi concordati (il reddito può essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti). I contribuenti sono comunque tenuti a rispettare gli obblighi previsti per il proprio regime fiscale. L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.
I soggetti che hanno aderito alla proposta:
- sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto).
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente reso disponibile il software per l’elaborazione della proposta di concordato per i soggetti in esame per il 2024.
REQUISITI E TERMINI DI ADESIONE PER IL CONCORDATO
Possono accedere al concordato i contribuenti senza debiti tributari nel 2023 o che hanno estinto i debiti tributari/contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 € entro il termine di accettazione della proposta. Sono ammessi i soggetti con debiti sospesi o rateizzati di almeno 5.000 €.
Come disposto dall’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024, il contribuente può aderire alla proposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi/IRAP. Per il 2024, il termine è posticipato al 31.10.2024, nuovo termine per la presentazione del mod. REDDITI/IRAP 2024.
LE REGOLE
Oggetto del concordato
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo.
Per le vie brevi, i requisiti di adesione al concordato preventivo sono i seguenti:
- possono accedere al CPB i contribuenti con attività d’impresa o professioni, che applicano gli ISA o i forfettari senza debiti tributari superiori a 5.000 € nel periodo d’imposta precedente; La proposta è consentita se i debiti sono estinti entro il termine di accettazione;
- la proposta è vincolante per un biennio per i soggetti ISA e per un anno per i contribuenti forfettari;
- non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti; i contribuenti che hanno subito condanne penali; i contribuenti che hanno realizzato operazioni straordinarie durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato.
LE NOVITA’ DEL DECRETO CORRETTIVO
Con il decreto correttivo approvato il 5 agosto scorso (d.lgs. n. 108/2024), il legislatore ha introdotto un’importante novità in tema di CPB, al fine di rendere maggiormente attrattivo l’istituto.
In particolare, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate avranno la possibilità di applicare, in via opzionale, un’imposta sostitutiva alla parte di reddito d’impresa, oggetto di concordato, eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente. Tale imposta sostitutiva presenta aliquote differenziate in base al punteggio ISA del singolo contribuente relativo al periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, ovvero:
- aliquota del 10% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 8, 9 o 10;
- aliquota del 12% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 6 o 7;
- aliquota del 15% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 5 o inferiore.
Anche per i contribuenti forfettari – che, si rammenta, accedono al CPB per il solo anno 2024 – è stata introdotta la possibilità di fruire di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 10%, ridotta ulteriormente al 3% per i contribuenti forfettari che avviano una nuova attività (e che fruiscono della flat tax al 5%).
CONCLUSIONI
Si evidenzia che le simulazioni indicano che le proposte di reddito ai fini del concordato risultano generalmente superiori rispetto ai redditi dichiarati per il periodo d’imposta 2023. Restano dubbi sull’effettiva convenienza dell’adesione al nuovo istituto, tuttavia le nuove aliquote sostitutive potrebbero risultare incentivanti per i soggetti che prevedono redditi 2024 in crescita rispetto a quelli dichiarati nel 2023.
Infine, anche per la novità dell’istituto, si attendono gli opportuni chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, così da superare alcune perplessità che emergono dalla lettura del testo. Vi sono infatti alcune delle questioni interpretative ancora aperte quali ad esempio come gestire le soglie per i forfetari e la gestione degli acconti in caso di adesione all’imposta sostitutiva.
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Ribadendo che l’eventuale adesione all’istituto in commento deve essere esercitata all’interno della dichiarazione dei redditi da inviare entro fine ottobre (per i soggetti solari) rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e singoli approfondimenti.




