Vi segnaliamo che la legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213) introduce un nuovo obbligo assicurativo a carico delle imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche. Per tali imprese, infatti, è stato previsto l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa contro i rischi da danni derivanti da calamità naturali verificatisi sul territorio nazionale; la tipologia di evento di sinistro assicurabile, comprende i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Con tale previsione, il legislatore è intervenuto per limitare il proprio rischio, introducendo una disciplina che: “coerentemente alla scelta già declinata negli ordinamenti di altri Stati UE, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali e calamitosi alle immobilizzazioni materiali delle imprese”. Viene altresì previsto che, dell’eventuale inadempimento, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario; ciò significa che, una volta a regime, la copertura assicurativa costituirà una vera e propria condizione per la concreta erogazione dell’agevolazione finanziaria.
I SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo della copertura assicurativa riguarda i seguenti soggetti:
imprese aventi sede legale in Italia;
imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 codice civile.
Sono invece escluse le imprese agricole.
I BENI ASSICURABILI
La norma in esame, sulla base dell’art. 2424 del codice civile in tema di voci di bilancio, prevede che la copertura assicurativa debba riguardare i danni ai beni iscrivibili alle seguenti voci dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio:
terreni e fabbricati (voce B.II n. 1);
impianti e macchinari (voce B.II n. 2);
attrezzature industriali e commerciali (voce B.II n. 3).
Restano esclusi dall’obbligo tutte le altre immobilizzazioni materiali classificabili in voci diverse dell’attivo patrimoniale.




