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  • Alert 4/2024: Le imprese che chiedono agevolazioni finanziarie hanno l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa

    Vi segnaliamo che la legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213) introduce un nuovo obbligo assicurativo a carico delle imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche. Per tali imprese, infatti, è stato previsto l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa contro i rischi da danni derivanti da calamità naturali verificatisi sul territorio nazionale; la tipologia di evento di sinistro assicurabile, comprende i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
    Con tale previsione, il legislatore è intervenuto per limitare il proprio rischio, introducendo una disciplina che: “coerentemente alla scelta già declinata negli ordinamenti di altri Stati UE, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali e calamitosi alle immobilizzazioni materiali delle imprese”. Viene altresì previsto che, dell’eventuale inadempimento, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario; ciò significa che, una volta a regime, la copertura assicurativa costituirà una vera e propria condizione per la concreta erogazione dell’agevolazione finanziaria.

    I SOGGETTI OBBLIGATI 
    L’obbligo della copertura assicurativa riguarda i seguenti soggetti:
     imprese aventi sede legale in Italia;
     imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 codice civile.
    Sono invece escluse le imprese agricole.

    I BENI ASSICURABILI 
    La norma in esame, sulla base dell’art. 2424 del codice civile in tema di voci di bilancio, prevede che la copertura assicurativa debba riguardare i danni ai beni iscrivibili alle seguenti voci dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio:
     terreni e fabbricati (voce B.II n. 1);
     impianti e macchinari (voce B.II n. 2);
     attrezzature industriali e commerciali (voce B.II n. 3).
    Restano esclusi dall’obbligo tutte le altre immobilizzazioni materiali classificabili in voci diverse dell’attivo patrimoniale.

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