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  • Alert 43/2025: Doppia condizione alternativa per dividend e partecipation

    Vi informiamo che le modifiche in discussione in materia di tassazione dei dividendi per i soggetti IRES, dovrebbero aver trovato consolidamento, negli ultimi emendamenti in fase di votazione presso la Commissione Bilancio del Senato.

    DOPPIA CONDIZIONE ALTERNATIVA PER LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI DIVIDENDI 
    Con le modifiche previste dagli emendamenti in votazione, per ambedue le categorie viene mantenuta la dividend exemption qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative (è sufficiente, cioè, integrarne una sola):

    • una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento; 
    • oppure di valore fiscale non inferiore a 500mila euro. 

    Ai fini della prima condizione si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, compresa l’eventuale demoltiplicazione della catena di controllo. Per i titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dai risultati economici dell’emittente (articolo 44, comma 2, lettera a) del Tuir) e per i contratti di associazione in partecipazione non di lavoro (art. 109, comma 9, lettera b) del Tuir) ci si dovrebbe riferire alla sola soglia di investimento minimo di 500mila euro, risultando assente la partecipazione al capitale.

    Evidenziamo che se la norma sarà licenziata come nella proposta emendata, con riferimento alla salvaguardia per gli investimenti fatti al 31 dicembre 2025, rileviamo che la nuova tassazione delle plusvalenze NON troverà applicazione alla cessione di partecipazioni acquisite o sottoscritte anteriormente al 1° gennaio 2026, considerando ceduti per primi le partecipazioni acquisite in data meno recente.

    Al contrario sui dividendi la nuova normativa si applicherà alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Infine ai fini del coordinamento della norma con le altre disposizioni riguardanti la tassazione dei redditi finanziari o dei capital gain sono state altresì introdotte le seguenti proposte di modifica:

    • le condizioni varranno anche per il regime della participation exemption (articolo 87 del Tuir), stabilendo che anche quest’ultimo regime (parziale imponibilità delle plusvalenze) sia legato alle stesse condizioni ora previste per i dividendi (partecipazioni non inferiori al 5% e valore fiscale non inferiore a 500mila euro)
    • troverà modifica l’articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/73, al fine di prevedere che la ritenuta d’imposta ridotta con aliquota dell’1,20% in caso di distribuzione di dividendi a società residenti Ue o See, trovi applicazione alle medesime condizioni introdotte a livello domestico. Quindi la partecipazione del soggetto estero nell’emittente italiano dovrà essere almeno pari al 5% in termini di capitale o avere un valore fiscale almeno pari a 500mila euro per beneficiare della ritenuta ridotta.
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