Vi ricordiamo che, le società che vantano crediti inesigibili per i quali intendono dedurre le perdite nell’esercizio 2025 possono effettuare, entro il prossimo 31 dicembre, atti da cui scaturisce la cancellazione delle poste dal bilancio secondo i principi contabili adottati, ad esempio cessioni pro soluto o transazioni con il debitore.
LA DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI
L’articolo 101 del TUIR stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili in presenza di elementi certi e precisi. Sono a deduzione, per così dire automatica, le perdite verso:
- debitori in procedura concorsuale e con accordi di ristrutturazione o piani attestati;
- quelle su crediti di modesto importo (2.500 euro, elevati a 5.000 euro per creditori con ricavi di oltre 100 milioni) scaduti da oltre sei mesi.
La deduzione automatica si considera correttamente effettuata (articolo 13 del D.Lgs 147/2015) nell’esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo al periodo di imposta o nel quale, ai sensi dell’articolo 101 del TUIR, si ritengono verificati gli elementi certi e precisi. L’imputazione contabile della perdita (e la conseguente deduzione) non deve però effettuarsi oltre l’esercizio in cui si è operata o si sarebbe dovuta operare la cancellazione del credito dal bilancio secondo corretti principi contabili.
Pare utile ricordare che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita su crediti, in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali (ex art. 101 co. 5 del TUIR), sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (OIC oppure IFRS). In capo ai soggetti OIC adopter, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal documento OIC n. 15.
In base a tale principio contabile, la società cancella il credito dal bilancio quando, in alternativa:
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (ad esempio per i casi di prescrizione, rinuncia, transazione con il debitore, chiusura definitiva della procedura concorsuale);
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito (salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici).
Il differenziale generato da una operazione di cessione, che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi (differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito), si iscrive come una perdita di conto economico (B14), salvo che il contratto non consenta di individuare componenti diverse anche di natura finanziaria. Ai fini fiscali, trattandosi di perdita su crediti, occorre comunque utilizzare preventivamente il fondo svalutazione crediti.
GLI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPRUDENZALI
Le società che intendono dedurre, nel periodo d’imposta 2025, le perdite su crediti ormai inesigibili devono, entro il 31 dicembre 2025, attuare atti (correttamente rilevati nel bilancio al 31 dicembre 2025 e formalizzati con data certa entro il medesimo termine) che ne comportino la cancellazione dal bilancio in conformità ai principi contabili adottati. L’Agenzia delle Entrate, in alcune pronunce, ha affermato che la cessione del credito o la transazione (che comporta una rinuncia parziale ad incassare il credito), per consentire la deduzione della perdita, deve essere accompagnata dalla dimostrazione della effettiva insolvenza del debitore e della effettuazione di attività del creditore volte al recupero, anche coattivo, del credito. Tale posizione, oltre a non trovare alcun riscontro nel testo della norma vigente, può considerarsi superato alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione.
Nelle ordinanze 8445/2024 e 27096/2025, la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di transazioni (ma il principio si estende a tutti gli atti che consentono la cancellazione del credito), non è necessario, per dedurre la perdita, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso.
Nella sentenza 8714/2024, invece, è stato precisato che la necessità di dimostrazioni aggiuntive per la deduzione delle perdite da cessione (indicata per il caso oggetto di tale sentenza) deve essere limitata ad annualità in cui l’articolo 101 del TUIR ancora non stabiliva (come invece oggi prevede) che la cancellazione del credito è condizione sufficiente per la deducibilità.




