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  • Alert 3/2025: Nuovi criteri di territorialità IVA per gli eventi in streaming dal 2025

    Con il D.lgs. 180/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2024, sono stati definiti i nuovi criteri di territorialità IVA per gli eventi resi virtualmente e i relativi servizi di accesso. Le novità previste dal decreto sono efficaci dal 1° gennaio 2025.

    PRESTAZIONI B2C
    Regime previgente

    L’art. 7-quinquies lett. a) del DPR 633/72, già disciplinava il regime IVA da applicare alle prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti che non si configurano quali soggetti passivi IVA (privati consumatori).
    Nella fattispecie, le prestazioni di servizi:

    • relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni;
    • degli organizzatori di dette attività;
    • per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili;

    rilevavano ai fini IVA nel territorio dello Stato ove le medesime attività erano materialmente svolte.

    Nuovo regime
    Il decreto in esame ha introdotto uno specifico criterio di territorialità IVA per tali servizi, quando gli stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o comunque rese virtualmente disponibili. Nello specifico, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente ivi è domiciliato oppure se è ivi residente senza domicilio all’estero. In altri termini, come chiarito dalla Direttiva UE, le prestazioni sono imponibili nel “luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale”.

    Esempio: Un corso di formazione reso in modalità virtuale, se erogato da una società italiana a un committente privato consumatore francese, si considera territorialmente rilevante ai fini IVA nello Stato in cui il consumatore è domiciliato, quindi in Francia.

    PRESTAZIONI B2B
    Con riferimento, invece, alle prestazioni B2B, l’art. 7-quinquies lett. b) del DPR 633/72 disciplina nello specifico le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti soggetti passivi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni.
    Dette prestazioni, ai fini IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
    Con la modifica apportata dal decreto, la disposizione risulta inapplicabile agli eventi trasmessi con modalità virtuali nel caso di partecipazione di soggetti passivi IVA. Torna efficace la regola generale di territorialità IVA di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, in base alla quale le prestazioni sono effettuate nel territorio dello Stato ove è stabilito il soggetto passivo committente.

    Esempio: I servizi riferiti ai diritti di accesso per un evento ricreativo virtuale, resi da una società belga a una società italiana, assumono rilevanza territoriale ai fini IVA nello Stato in cui la società committente risulta stabilita, quindi in Italia.

    Per maggiore comprensione di quanto indicato nei precedenti paragrafi, si fornisce di seguito una tabella riassuntiva riportante le differenti casistiche:

     

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