Si informa che il Consiglio dei Ministri ha approvato uno specifico Decreto (D.L. 22 maggio 2026 n. 89), pubblicato sulla G.U. 22.5.2026, n. 117, nell’ambito del quale è stata disposta la proroga del termine di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
In particolare, è stata introdotta la possibilità per i soggetti ISA e i contribuenti minimi (in regime di vantaggio e forfetario) di effettuare i versamenti delle imposte, e relative addizionali, entro il 20 luglio 2026, senza maggiorazione (anziché il 30 giugno 2026) oppure entro il 20 agosto 2026, considerata l’operatività anche della c.d. “Proroga di Ferragosto, con la maggiorazione dello 0,80%.
Lo slittamento dei termini è riconosciuto ai soggetti interessati dall’applicazione degli ISA (oltre i contribuenti forfetari / minimi) ivi inclusi:
- i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese interessate dagli ISA.
Si evidenzia che per l’anno 2026 la maggiorazione per il differimento di 30 giorni del termine di versamento è stata incrementata allo 0,80%, in deroga all’art. 17, comma 2, DPR n. 435/2001 (riguardante il “consueto” differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%).
Oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA e del primo acconto delle imposte sui redditi, sono compresi nella proroga anche i versamenti dovuti a titolo di:
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Flat Tax incrementale 2025 soggetti ISA che hanno aderito al CPB;
- imposta sostitutiva affrancamento riserve in sospensione d’imposta ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024 e, in particolare: – seconda rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2023 – 2024 – prima rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2024 – 2025;
diritto CCIAA 2026.
I soggetti non interessati dall’applicazione degli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569) non possono beneficiare della proroga, così come le persone fisiche private per le quali il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione; oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.




