La Banca d’Italia, con provvedimento del 16 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 145 del 25 giugno 2026, ha modificato le Disposizioni del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio.
Il provvedimento entrerà in vigore il 10 luglio 2026, ossia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La principale novità riguarda l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, figura che gli intermediari sono tenuti a individuare nell’ambito dei propri assetti di governance AML.
In particolare, i soggetti destinatari delle Disposizioni dovranno comunicare alla Banca d’Italia:
- la nomina dell’esponente responsabile AML;
- gli eventuali aggiornamenti relativi alla carica;
- l’accettazione, la sospensione o la cessazione dell’incarico.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della carica.
Per gli intermediari di nuova costituzione, la prima segnalazione dovrà invece essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività.
L’adempimento dovrà essere assolto, ove applicabile, tramite la procedura Or.So. – Segnalazione Organi Sociali.
I soggetti interessati dal nuovo obbligo sono, tra gli altri:
- banche, SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
- istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica;
- prestatori di servizi per le cripto-attività;
- succursali italiane di intermediari bancari e finanziari esteri;
- società fiduciarie;
- operatori di microcredito;
- Poste Italiane per l’attività di Bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti.
Per gli esponenti responsabili AML già in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, la comunicazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni da tale data, e quindi entro il 30 luglio 2026.
Si consiglia pertanto ai soggetti interessati di verificare tempestivamente la posizione dell’esponente responsabile AML già nominato e di predisporre, ove necessario, le relative comunicazioni tramite la procedura Or.So. entro il suddetto termine.




