Vi informiamo che il Decreto MIMIT n. 25/2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” ha prorogato al giorno 3 giugno 2025 il termine ultimo per il riversamento dei crediti di ricerca e sviluppo maturati nei periodi di imposta 2015 – 2019.
Tale termine, come già riportato nel precedente Alert n. 34/2024 “Crediti R&S: Operativo l’Albo dei Certificatori” era stato oggetto di una precedente proroga, introdotta dal DL n. 39/2024 che aveva già posticipato la scadenza (dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024).
LA NUOVA PROROGA
Ora, l’art.19 del DL. n. 25/2025 stabilisce che:
- il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento del credito ricerca e sviluppo è stabilito nel giorno 3 giugno 2025;
- il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025, oppure in tre rate annuali di pari importo con scadenze rispettivamente previste per i giorni 3 giugno 2025,16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Si sottolinea che gli interessi legali vengono calcolati a partire dal 4 giugno 2025 (per chi ha già beneficiato del riversamento decorrevano invece dal 17.12.2024).
La rateazione non è ammessa, invece, nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, l’atto di recupero venga considerato definitivo; in questo caso occorre pagare tutte le somme entro il 3 giugno 2025.
Inoltre, l’importo del credito deve essere riversato mediante modello F24 e senza compensazione.
LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO
Il DL. n. 25/2025, non ha modificato, invece, le condizioni essenziali previste per il riversamento, ovvero che:
- si deve trattare di crediti d’imposta maturati nei periodi di imposta dal 2015 al 2019 e di compensazioni eseguite sino al 22.10.2021;
- si possono riversare i crediti d’imposta compensati se:
- c’è stata una errata applicazione dell’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013;
- si sono verificati errori nella quantificazione o individuazione delle spese in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- la regolarizzazione è preclusa qualora il credito sia frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate o di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti. Lo stesso vale anche nel caso di mancata documentazione volta a dimostrare il sostenimento delle spese.