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  • Alert 49/2024: Distacco di personale assoggettato ad IVA dal 2025

    Vi segnaliamo che il 6 novembre scorso è stata approvata dal Senato la Legge di conversione del decreto Salva infrazioni (D.L. 131/2024), che ha abrogato, a partire al 1° gennaio 2025, la norma che prevede l’esclusione da IVA per i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

    ORIENTAMENTI SULLA NORMATIVA PREVIGENTE 
    In merito all’assoggettabilità del costo relativo al personale distaccato, si sono susseguite nel tempo posizioni contrastanti da parte della giurisprudenza.
    Nella prassi si prevedeva che:

    • in caso di mero rimborso del costo del personale distaccato, si applicava l’art.8, comma 35, della Legge n. 67/1988 che escludeva da IVA tali somme;
    • nel caso di rimborso non alla pari, ma ad un valore superiore o inferiore, il rimborso era assoggettato ad IVA ordinaria

    NUOVA DISCIPLINA 
    Il legislatore ha recepito l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020), secondo cui il distacco di personale è una prestazione imponibile ai fini IVA anche se effettuata a fronte del mero rimborso dei costi del personale distaccato.
    Pertanto, l’art. 8, comma 35, Legge n. 67/1988 viene abrogato in quanto incompatibile con il diritto comunitario.
    Secondo i giudici comunitari, infatti, l’onerosità della prestazione, richiesta affinché sia soddisfatto il presupposto oggettivo dell’IVA, implica l’esistenza di un “nesso diretto” tra la prestazione e la controprestazione, il quale, a sua volta, prescinde dall’importo del corrispettivo e, quindi, dalla circostanza che quest’ultimo sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal soggetto passivo per fornire la propria prestazione.
    Le nuove disposizioni si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
    Sono, inoltre, fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE di cui alla causa C-94/19, oppure in conformità all’art. 8, comma 35, Legge n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

    GLI EFFETTI DELLA MODIFICA NORMATIVA 

    Gli effetti della modifica normativa si riverberano, in primo luogo, sul diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo distaccatario (la spettanza della detrazione IVA, era divenuta oggetto di controversie con l’Amministrazione finanziaria).
    Considerando la territorialità IVA, le prestazioni B2B rese a soggetti non stabiliti in Italia rimangono estranee al campo di applicazione dell’imposta, infatti, non è integrato il presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, per le prestazioni “generiche”, tra cui rientrano anche distacchi e prestiti di personale (sussiste una deroga per le sole operazioni B2C ex art. 7-septies lett. e) del DPR 633/72). In conseguenza di ciò, potrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso annuale ai sensi dell’art. 30 comma 3 lett. d) del DPR 633/72, poiché riferito ai soggetti passivi che effettuano in prevalenza “operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies”.

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