Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2026 e pubblicato sul sito del MIMIT l’11 giugno 2026, sono state definite le modalità operative per accedere al nuovo iperammortamento 2026, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 per sostenere gli investimenti nella trasformazione digitale ed energetica delle imprese (si rimanda al nostro alert. n.33/2025 e alla Newsletter n.01/2026).
L’agevolazione consiste in una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione, che consente di dedurre maggiori quote di ammortamento o maggiori canoni di leasing ai fini delle imposte sui redditi. Sono interessati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
La maggiorazione è riconosciuta, per scaglioni, nelle seguenti misure:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Il beneficio riguarda:
- beni materiali e immateriali nuovi, compresi negli Allegati IV e V alla Legge n. 199/2025, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e interconnessi ai sistemi aziendali;
- beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo.
Si evidenzia che, a seguito della modifica del comma 427 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, è stata confermata la soppressione del vincolo territoriale che limitava l’accesso all’iperammortamento agli investimenti in beni prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, non rileva più il Paese di produzione del bene, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti oggettivi, tecnici e documentali previsti dalla disciplina.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE TRAMITE IL GSE
L’accesso all’agevolazione richiede la trasmissione telematica di tre comunicazioni:
- comunicazione preventiva, con indicazione dei beni, dei relativi costi e delle date previste di completamento e interconnessione;
- comunicazione di conferma, da presentare entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, attestando il versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di ciascun bene;
- comunicazione di completamento, da inviare al termine dell’investimento e dell’interconnessione e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028.
Il mancato rispetto della procedura o dei relativi termini impedisce il perfezionamento dell’accesso al beneficio.
Sono inoltre previste due comunicazioni annuali di monitoraggio:
- entro il 20 gennaio, con i dati degli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo dell’agevolazione;
- entro il 30 giugno, con il piano di ammortamento e le quote agevolate imputate nei singoli esercizi.
La piattaforma GSE è operativa dal 12 giugno 2026 per l’invio delle comunicazioni preventive. Le funzionalità relative alla conferma dell’acconto, al completamento e alle comunicazioni periodiche saranno rese disponibili attraverso successivi aggiornamenti della piattaforma.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La spettanza dell’agevolazione dovrà essere supportata da:
- una perizia tecnica asseverata o da un’attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato;
- una certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento e alla corretta documentazione delle spese rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotato di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore legale o da una Società di revisione legale dei conti.
DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE
È prevista la decadenza totale o parziale dall’iperammortamento qualora, nel periodo di fruizione, il bene agevolato venga ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero, salvo che, nello stesso periodo d’imposta, sia sostituito con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. La decadenza può inoltre derivare dall’assenza dei requisiti di ammissibilità, da irregolarità documentali non sanabili imputabili all’impresa, dalla mancata conservazione della documentazione probatoria, dal rilascio di false dichiarazioni, dall’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario o da altre violazioni che determinino la non spettanza, anche parziale, dell’agevolazione.




