Vi informiamo che, tra le principali novità introdotte dal “Decreto Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 in attuazione della Riforma fiscale, è stato ripristinato un termine più ampio per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
In particolare, torna ad essere possibile detrarre l’IVA a credito entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.
TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA
Con il recente “Decreto Omnibus”, tra le novità introdotte, è stata ripristinata la situazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 50/2017. Nello specifico, è stato modificato l’art.19 c.1 secondo periodo DPR 633/72 prevedendo l’allungamento del termine temporale entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.
Di seguito si propone il confronto tra la disciplina previgente e quella risultante dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 148/2026.

La normativa attuale prevede che l’IVA a credito possa essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Precedentemente tale termine era fissato nella dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto era sorto.
Per esempio, nel caso di un acquisto effettuato a Settembre 2026, con fattura ricevuta nel medesimo anno, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la Dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare nell’anno 2029, anziché con la Dichiarazione IVA relativa all’anno 2026, da presentare nel 2027, fermo restando il rispetto delle “condizioni esistenti al momento della nascita del diritto” alla detrazione.
Come evidenziato nella Relazione Illustrativa, obiettivo del legislatore è stato quello di allineare la normativa nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n.T689/24 del 11/02/2026).
In conformità con quanto previsto dalla normativa unionale, è riconosciuto che il diritto alla detrazione:
- sorga al verificarsi delle condizioni sostanziali (la sua esistenza non può essere subordinata alle mere condizioni formali);
- possa essere esercitato (soltanto) quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura e annotazione nel registro degli acquisti);
- possa essere esercitato nella dichiarazione IVA dell’anno in cui è sorto (anno dell’acquisto) anche nel caso in cui la relativa fattura sia stata ricevuta (e annotata nel registro degli acquisti) nell’anno successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA di tale anno.
In merito a tale ultimo punto, per esempio, una fattura relativa ad un’operazione effettuata a dicembre 2026, ma ricevuta soltanto nel 2027 entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA per l’anno 2026, può essere inclusa nel Modello IVA 2027, relativo all’anno 2026, previa registrazione della stessa in un’apposita sezione del registro IVA acquisti.
TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D’ACQUISTO
Come precedentemente indicato, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione IVA è necessario che il documento sia annotato nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/72. Anche tale articolo è stato oggetto di modifica da parte del legislatore come riportato nella seguente tabella di paragone:

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Il D.Lgs. 14/2026 è in vigore dal 12/08/2026 e, non essendo prevista una specifica decorrenza, si ritiene che le disposizioni siano applicabili dalle operazioni/acquisti effettuati a decorrere da tale data.
Sul punto si attendono chiarimenti ed istruzioni operative da parte di Agenzia delle Entrate.


