Oltre a ricordare la possibilità di accedere al “nuovo” concordato preventivo biennale, si segnala che, in sede di conversione del “Decreto fiscale” (D.L. 84/2025), è stato approvato un emendamento che consente ai soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 di beneficiare della sanatoria relativa al periodo 2019-2023 con determinazione del maggior imponibile e dell’imposta sulla base del punteggio ISA.
ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026
L’eventuale adesione alla proposta di concordato deve essere manifestata entro il 30/09/2025, con l’invio del mod.REDDITI2025 (contenente il quadro P) ovvero del solo quadro P con il Frontespizio del mod.REDDITI2025. Per un approfondimento sulla disciplina del CPB si rimanda al nostro precedente Alert n. 36/2024 (link). Si rammenta che è stata esclusa la possibilità di accedere al concordato ai soggetti forfettari.
SANATORIA 2019-2023 E ADESIONE AL CPB 2025-2026
Come previsto dall’art. 12-ter del D.L. 84/2025, i soggetti che aderiscono al CBP 2025-2026 entro il 30/09/2025, possono applicare il “regime di ravvedimento” versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e relative addizionali, nonché dell’IRAP.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è così determinata:
- La base imponibile è costituita dalla differenza tra:
– reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e
– incremento dello stesso calcolato sulla base della seguente tabella:
Per il 2019 / 2022 / 2023 la misura dell’imposta sostitutiva è individuata come segue:
Per il 2020 e il 2021, a causa dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.
Infine, si evidenzia che l’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore ad € 1.000.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva IRAP è così determinata:
La base imponibile è costituita dalla differenza tra:
– valore della produzione netta dichiarato in ciascuna annualità e
– incremento dello stesso calcolato nelle medesime misure indicate per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (si vedano tabelle di cui sopra)
- Per il 2019 / 2022 / 2023 l’imposta sostitutiva dell’IRAP è pari al 3,9%.
- Per il 2020 e il 2021, a causa dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.
Di seguito tabella riepilogative del costo della sanatoria vigente:

SOGGETTI AMMESSI ALLA SANATORIA
Possono accedere alla sanatoria 2019-2023 i soggetti ISA:
- con ricavi / compensi fino ad € 5.164.569;
- che non determinano il reddito con criteri forfetari;
- che, anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:
– sono stati interessati da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza COVID-19;
– hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
– esercitano 2 o più attività non rientranti nel medesimo ISA (soggetti c.d. “multiattività”).
COSTO SANATORIA 2019-2023 IN PRESENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA
La misura dell’imposta sostitutiva cambia in presenza di cause di esclusione ISA, come di seguito riportato:
- la base dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali è costituita dalla differenza tra:
– reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e
– incremento dello stesso nella misura del 25%.
L’imposta sostitutiva è pari al 12,5%.
Tale imposta è diminuita del 30%, ad eccezione dei soggetti multiattività, e non può comunque essere inferiore ad € 1.000.
- la base dell’imposta sostitutiva IRAP è costituita dalla differenza tra:
– valore della produzione netta dichiarato in ciascuna annualità e
– incremento dello stesso nella predetta misura del 25%.
L’imposta sostitutiva è pari al 3,9% ed è diminuita del 30%, eccezion fatta per i soggetti multiattività.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:
- in un’unica soluzione tra il 01/01/2026 e il 15/03/2026, oppure
- ratealmente, in massimo 10 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15/03/2026.
In caso di pagamento rateale, la sanatoria si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Con riferimento ai redditi prodotti da società di persone / associazioni professionali (art. 5 TUIR) e da società di capitali trasparenti (ex artt. 115 e 16 TUIR) il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere effettuato dalla società / associazione in luogo dei singoli soci / associati.
Si rammenta che la sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione o prima rata) è successivo alla notifica di un pvc / schema d’atto di accertamento (ex art. 6-bis L. 212/2000) o di un atto di recupero di crediti inesistenti.
BENEFICI DELLA SANATORIA
Effettuati i versamenti integrali (unica rata o tutte le rate previste dal piano) per il periodo 2019-2023, non possono essere effettuate rettifiche del reddito d’impresa / lavoro autonomo ad eccezione dei seguenti casi:
- decadenza dal CPB (ex art. 22 D.Lgs. 13/2024);
- applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000 commessi dal 2019 al 2023;
- mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateizzazione;
- dichiarazione infedele di una causa di esclusione ISA per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento / multiattività.
Restano validi gli effetti del “ravvedimento ordinario” (art. 13 D.Lgs. 472/97) e del “ravvedimento speciale” (art.1 c.174 L.197/2022) già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 84/2025.
Per i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2019 al 2022 la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l’accertamento, relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31/12/2028.



