Vi informiamo che da oggi, 16 ottobre 2026, è possibile presentare domanda di adesione alla rottamazione-quinquies dei debiti verso le Regioni e gli enti locali che abbiano deliberato di applicare la definizione agevolata alle proprie entrate.
La misura consente, al ricorrere delle condizioni previste, di estinguere i debiti beneficiando dell’esclusione di sanzioni, interessi e altri oneri accessori, con possibilità di pagamento anche rateale.
La disciplina è contenuta nell’art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026, come modificato dalla Legge n. 113/2026, che estende la rottamazione-quinquies prevista dalla Legge n. 199/2025 ai carichi degli enti territoriali.
DEBITI DEFINIBILI ED ENTI ADERENTI
La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali, a condizione che l’ente creditore abbia espressamente aderito alla misura.
Possono quindi rientrare nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, debiti relativi a:
- IMU e altri tributi comunali;
- TARI e altri tributi locali;
- sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada;
- altre entrate patrimoniali e non tributarie degli enti territoriali.
Si precisa che l’adesione dell’ente territoriale è un requisito indispensabile. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco, consultabile al seguente link delle Regioni e degli enti locali che hanno adottato il relativo provvedimento.
Inoltre, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile il servizio per richiedere il Prospetto informativo dei debiti rottamabili, accessibile dall’area riservata o dall’area pubblica del sito AdER. Tale prospetto rappresenta uno strumento utile per individuare preventivamente i carichi potenzialmente interessati dalla definizione e valutare la convenienza dell’adesione.
La rottamazione non si applica automaticamente a tutti i debiti verso Regioni, Province e Comuni. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Non rientrano in questa specifica procedura neppure i carichi riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari diversi da AdER, ferma restando l’eventuale applicabilità di autonome misure agevolative.
I BENEFICI DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DELLE ENTRATE LOCALI
Per i debiti tributari ammessi alla definizione, il contribuente dovrà corrispondere:
- le somme dovute a titolo di capitale;
- le spese di notifica delle cartelle;
- le spese relative alle eventuali procedure esecutive.
Non saranno invece dovuti, nei limiti stabiliti dalla legge, le sanzioni, gli interessi, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.
Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese le multe stradali, la sanzione principale resta dovuta. L’agevolazione riguarda gli interessi e le componenti accessorie previste dalla disciplina.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Entro il 28 febbraio 2027, AdER comunicherà l’esito della richiesta e, in caso di accoglimento, l’ammontare delle somme dovute, con le relative scadenze di pagamento.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il contribuente potrà scegliere di effettuare il pagamento:
- in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027;
oppure
- mediante un piano di rateazione, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Nel caso di pagamento rateale, le prime cinque rate saranno dovute rispettivamente entro:
- 31 marzo 2027;
- 31 maggio 2027;
- 31 luglio 2027;
- 30 settembre 2027;
- 30 novembre 2027.
Le rate successive avranno scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2028.
Sulle somme oggetto di pagamento rateale saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, a decorrere dal 1° aprile 2027.
Sim sottolinea l’importanza di rispettare le scadenze previste: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, nei casi individuati dalla normativa, può comportare la perdita dei benefici della definizione agevolata, con conseguente ripresa delle attività di recupero del debito residuo.
INDICAZIONI OPERATIVE E SCADENZE
Invitiamo i contribuenti che abbiano cartelle di pagamento relative a tributi locali, sanzioni amministrative o altre entrate territoriali a verificare tempestivamente, e comunque nel rispetto del calendario di seguito proposto, la possibilità di accedere alla definizione agevolata.
| Adempimento | Scadenza |
| Disponibilità del Prospetto informativo | Dal 15 ottobre 2026 |
| Presentazione domanda di adesione | 16 ottobre – 15 dicembre 2026 |
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Comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione |
Entro il 28 febbraio 2027 |
| Pagamento in unica soluzione o prima rata | 31 marzo 2027 |




