Con il Provvedimento direttoriale n. 239129/2026 del 28 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’art. 54-bis.1 del DPR 633/1972, introducendo una specifica procedura di liquidazione automatica dell’IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
NOVITA’ INTRODOTTE
In base a quanto previsto dal citato provvedimento viene prevista una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa all’interno della quale vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica (sia fatture attive che passive), dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle LIPE trasmesse dal contribuente.
DETERMINAZIONE DELL’IVA DOVUTA
Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, viene scomputata l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute.
Vengono altresì riconosciuti e scomputati i versamenti effettuati nel periodo d’imposta di riferimento.
Sembrerebbe, quindi, che si prescinda dall’effettiva registrazione delle fatture di acquisto, la cui mancanza potrebbe compromettere la detrazione, come evidenziato da Assonime nella circolare n.8 del 24/03/2026.
Si sottolinea che la liquidazione automatica della dichiarazione non osta al successivo controllo sostanziale della posizione del contribuente con riferimento alla spettanza della detrazione e all’inerenza delle spese sostenute.
CREDITO PERIODO PRECEDENTE
In sede di liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa non viene riconosciuto il credito derivante dall’anno precedente esposto all’interno di una dichiarazione regolarmente presentata. La Relazione Illustrativa, tuttavia, afferma che tale credito può essere riconosciuto in sede di contraddittorio.
COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE
Gli esiti della liquidazione automatica vengono comunicati mediante:
- PEC – all’indirizzo risultante dai pubblici registri;
- Domicilio digitale – eletto ai sensi dell’art. 60-ter DPR 600/73;
- Raccomandata a/r – nel caso non siano presenti le due casistiche di cui sopra.
Ad ogni modo l’esito della liquidazione sarà reso disponibile nel cassetto fiscale del soggetto passivo.
SANZIONI E TERMINI PER LA DEFINIZIONE
L’esito della liquidazione (ovvero la c.d. comunicazione bonaria) osta al riconoscimento della sanzione ridotta del 75% prevista dall’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 471/97 per il caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata entro i termini di accertamento e in assenza di controlli fiscali.
Nel caso in cui gli importi dovuti siano pagati entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta ad 1/3, ovverosia al 40%.
Come previsto dall’art. 54-bis.1 comma 2 DPR 633/72, nel caso in cui il soggetto passivo fornisca chiarimenti a seguito della ricezione della comunicazione, il termine di 60 giorni ri-decorre solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati.
Se la vertenza viene definita, gli interessi applicati saranno del 3,5%.
L’assistenza a seguito della ricezione della comunicazione bonaria viene fornita dalla Direzione provinciale competente in relazione all’annualità in cui la dichiarazione doveva essere presentata. Rimane salva la competenza delle DRE per i contribuenti di grandi dimensioni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Come previsto dal Provvedimento, il pagamento degli importi deve avvenire in un’unica soluzione.
Non è possibile dilazionare il pagamento delle somme dovute e non è neanche ammessa la compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97.
Qualora le somme non vengano definite nei termini e siano successivamente iscritte a ruolo, troveranno applicazione le sanzioni nella misura piena del 120% e, anche in questo caso, non potrà essere operata la compensazione prevista per i ruoli (art. 31 D.L. 78/2010).
PROFILI OPERATIVI
La nuova procedura rende ancora più importante:
- monitorare tempestivamente eventuali omissioni o anomalie nella presentazione della dichiarazione IVA;
- verificare la corretta acquisizione e contabilizzazione delle fatture elettroniche passive;
- controllare periodicamente PEC e Cassetto fiscale, considerata la rilevanza dei termini decorrenti dalla ricezione della comunicazione;
- intervenire tempestivamente, ove necessario, prima dell’avvio della procedura di liquidazione automatica, anche al fine di contenere le conseguenze sanzionatorie.



