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  • Alert 24/2026 – Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition: dal 27 settembre 2026 nuove regole su greenwashing, durabilità e garanzie

    Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825 – Empowering Consumers for the Green Transition, recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30.
    La nuova disciplina modifica il Codice del consumo e interviene principalmente su greenwashing e comunicazioni ambientali, durabilità e riparabilità dei prodotti e nuovi obblighi informativi nei confronti dei consumatori, incluse le informazioni relative alle garanzie. La Commissione europea ha inoltre pubblicato specifiche FAQ operative in vista dell’applicazione della nuova disciplina.
    Di seguito una breve overview delle principali novità.

    GREEN CLAIMS E GREENWASHING 

    La normativa introduce una definizione ampia di “asserzione ambientale”, che può comprendere testi, immagini e rappresentazioni grafiche o simboliche, nonché marchi, nomi commerciali e nomi di prodotto.
    Tra le pratiche espressamente vietate figurano, in particolare:

    • claim ambientali generici, quali “green”, “eco”, “ecologico” o “sostenibile”, quando non sia dimostrabile l’eccellenza riconosciuta della prestazione ambientale pertinente;
    • marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non istituiti da un’autorità pubblica;
    • claim riferiti all’intero prodotto o all’intera attività dell’impresa quando il beneficio riguarda soltanto una componente o uno specifico elemento;
    • claim di neutralità, riduzione o impatto climatico positivo del prodotto basati sulla compensazione delle emissioni;
    • dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future prive di impegni chiari, oggettivi e verificabili e di un piano dettagliato e misurabile sottoposto a verifica indipendente.

    Le imprese dovranno quindi verificare siti web, e-commerce, packaging, social media, advertising, newsletter, cataloghi ed etichette, nonché la documentazione tecnica e certificativa posta a fondamento dei claim.

    DURABILITA’, RIPARABILITA’ E NUOVE INFORMAZIONI

    La disciplina introduce inoltre nuovi divieti e obblighi informativi relativi alla durata e alla riparabilità dei prodotti. Rientrano tra le pratiche vietate, ad esempio, le false dichiarazioni sulla durabilità o riparabilità, l’omessa informazione sugli effetti negativi di determinati aggiornamenti software e l’induzione del consumatore a sostituire materiali di consumo prima di quanto tecnicamente necessario.
    Ove applicabili alla categoria di prodotto, devono inoltre essere fornite informazioni sul periodo degli aggiornamenti software e sull’indice di riparabilità nonché, nei casi previsti e sulla base delle informazioni rese disponibili dal produttore, sulla disponibilità e sul costo stimato dei pezzi di ricambio, sulle modalità di ordinazione e sulle istruzioni di manutenzione e riparazione. Per i contratti a distanza rilevano inoltre, ove disponibili, le opzioni di consegna rispettose dell’ambiente.

    GARANZIA LEGALE E NUOVA ETICHETTA “GARAN”

    Dal 27 settembre, nella vendita di beni, deve essere fornito in modo evidente il nuovo avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità. Formato e contenuto sono stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 e non possono essere modificati; nei contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online l’avviso deve essere visualizzato nella versione a colori prevista dal Regolamento.
    Distinta dall’avviso sulla garanzia legale è la nuova etichetta armonizzata “GARAN”, applicabile quando il produttore offre gratuitamente al consumatore una garanzia commerciale di durabilità sull’intero bene per più di due anni e mette tale informazione a disposizione del venditore. L’avviso sulla garanzia legale opera quindi a livello generale, mentre GARAN riguarda la specifica garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.

    COSA DEVONO FARE LE IMPRESE 

    Alla luce del nuovo quadro normativo, risulta opportuno procedere a una compliance review di green claims e marchi di sostenibilità, relativa documentazione probatoria e certificazioni, packaging e materiali commerciali, siti ed e-commerce e Condizioni Generali. Dovranno inoltre essere verificati l’implementazione dell’avviso armonizzato sulla garanzia legale, l’eventuale applicabilità dell’etichetta GARAN e gli obblighi relativi a durabilità, riparabilità e beni con elementi digitali.
    Particolare attenzione dovrà essere dedicata anche alle informazioni ambientali provenienti da fornitori e distributori, affinché i claim utilizzati nelle comunicazioni commerciali siano adeguatamente documentati e verificabili.

    LE SANZIONI

    Le violazioni che integrano pratiche commerciali scorrette possono comportare l’applicazione, da parte dell’AGCM, di una sanzione amministrativa pecuniaria da EUR 5.000 fino a EUR 10 milioni.
    In caso di sanzioni inflitte ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 2017/2394, l’importo massimo è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell’Unione europea interessati dalla violazione. Restano fermi gli ulteriori rimedi e regimi sanzionatori previsti dalla normativa consumeristica.

    Per eventuali necessità in materia è possibile contattare Amine Moughanime all’indirizzo [email protected].

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