Nell’ambito della disciplina degli iper-ammortamenti introdotta dalla Legge n. 199/2025, tra gli adempimenti necessari per beneficiare dell’agevolazione è prevista la predisposizione di una certificazione contabile delle spese sostenute, a prescindere dall’importo dell’investimento, rilasciata dal revisore.
CERTIFICAZIONE CONTABILE PER GLI IPER-AMMORTAMENTI
Oltre alla perizia tecnica asseverata, già richiesta per tutti i beni agevolati, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione contabile, come previsto dall’art. 7 del D.M. 7 maggio 2026.
Quest’ultima assume particolare rilevanza in quanto costituisce parte della documentazione necessaria ai fini della comunicazione di completamento dell’investimento.
La certificazione contabile deve essere rilasciata:
- per le imprese soggette per legge alla revisione legale dei conti, dal soggetto incaricato della revisione legale;
- per le imprese non soggette per legge alla revisione legale, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali.
Il revisore incaricato deve rispettare i previsti requisiti di indipendenza.
Le spese sostenute dall’impresa per ottenere la certificazione contabile non sono agevolabili nell’ambito della disciplina degli iper-ammortamenti.
CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE
L’attività di certificazione è finalizzata a verificare:
- l’effettivo sostenimento delle spese relative agli investimenti agevolati;
- la regolarità formale della documentazione e dei contratti rilevanti;
- la corrispondenza della documentazione alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio.
Al revisore non è richiesta una valutazione di carattere tecnico in merito all’ammissibilità dei beni oggetto dell’agevolazione, trattandosi di una verifica distinta rispetto a quella oggetto della perizia tecnica asseverata.
Si precisa che la verifica non può essere svolta mediante controlli a campione, come avviene in sede di revisione del bilancio, ma deve riguardare tutta la documentazione riferibile all’agevolazione.
Allo stato attuale non è previsto uno specifico schema obbligatorio di certificazione. La stessa potrà pertanto essere predisposta in forma libera, purché attesti almeno la regolarità formale della documentazione contabile e l’effettività dei costi sostenuti.
TEMPISTICHE E COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO
La certificazione contabile deve essere predisposta ai fini della presentazione della comunicazione di completamento dell’investimento.
Per gli investimenti 4.0 completati e interconnessi nel corso del 2026, qualora l’impresa intenda iniziare a beneficiare dell’iper-ammortamento già nel modello REDDITI 2027, assume particolare importanza completare tempestivamente gli adempimenti documentali richiesti.
Si segnala tuttavia che, allo stato attuale, risulta ancora atteso il decreto direttoriale relativo alle modalità di trasmissione al GSE delle comunicazioni di completamento.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 7 maggio 2026, l’impresa è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza e la veridicità delle informazioni relative agli investimenti agevolati.
In particolare, dovranno essere conservati:
- la perizia tecnica e le altre attestazioni richieste;
- la certificazione contabile;
- le fatture relative agli investimenti;
- i documenti di trasporto;
- gli ulteriori documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Si ricorda infine che la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili può comportare la decadenza totale o parziale dal beneficio, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto.




